D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (1)
Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421 (2).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Ordinamento
1. Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei
livelli uniformi di assistenza. - 1. Gli obiettivi fondamentali
di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali di
indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonché i livelli di
assistenza da assicurare in condizioni di uniformità sul
territorio nazionale ed i relativi finanziamenti di parte
corrente ed in conto capitale sono stabiliti con il Piano
sanitario nazionale, nel rispetto degli obiettivi della
programmazione socio-economica nazionale e di tutela della
salute individuati a livello internazionale ed in coerenza con
l'entità del finanziamento assicurato al Servizio sanitario
nazionale. Il Piano sanitario nazionale è predisposto dal
Governo, sentite le commissioni parlamentari permanenti
competenti per la materia, che si esprimono entro trenta giorni
dalla data di presentazione dell'atto. Il Governo, ove si
discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a
motivare. Il Piano è adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge
12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Ove non vi sia l'intesa entro trenta giorni dalla data di
presentazione dell'atto, il Governo provvede direttamente con
atto motivato (3).
2. Il Piano sanitario nazionale, che ha durata triennale, è
adottato dal Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno di
vigenza del piano precedente. Il Piano sanitario nazionale può
essere modificato nel corso del triennio, con la procedura di
cui al precedente comma, anche per quanto riguarda i limiti e i
criteri di erogazione delle prestazioni e le eventuali forme di
partecipazione alla spesa da parte degli assistiti in relazione
alle risorse stabilite dalla legge finanziaria.
3. Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996 è
adottato entro il 31 luglio 1993.
4. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del
riequilibrio territoriale delle condizioni sanitarie della
popolazione;
b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare
sulla base anche di dati epidemiologici e clinici, con la
specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i
cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione;
c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante
l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei
servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo restando il
disposto dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (4),
in materia di attribuzione degli oneri relativi;
d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e
di ricerca sanitaria applicata, orientata anche alla sanità
pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali ed alla
valutazione dei servizi e delle attività svolte;
e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del
personale;
f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di
assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli
previsti;
g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validità del
piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza (3).
5. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di
pubblicazione del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano
con le modalità previste dai rispettivi statuti, i Piani
sanitari regionali, uniformandoli alle indicazioni del Piano
sanitario nazionale, e definendo i modelli organizzativi dei
servizi in funzione delle specifiche esigenze del territorio e
delle risorse effettivamente a disposizione.
6. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta
annualmente dal Ministro della sanità, espone i risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario
nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi,
rendimenti e risultati delle unità del Servizio e fornisce
indicazioni per l'ulteriore programmazione. La Relazione fa
menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento
all'attuazione dei piani sanitari regionali (3).
7. Su richiesta delle regioni o direttamente, il Ministero
della sanità promuove forme di collaborazione nonché
l'elaborazione di apposite linee guida, in funzione
dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e
della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione
regionale in ordine al loro recepimento. Per quest'attività il
Ministero si avvale dell'Agenzia per l'organizzazione dei
servizi sanitari regionali (5).
2. Competenze regionali. - 1. Spettano alle regioni e alle
province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle
leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei
principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività
destinata alla tutela della salute e dei criteri di
finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e
supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed
aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla
valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie (6).
3. Organizzazione delle unità sanitarie locali. - 1. L'unità
sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica
pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il
diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il
bisogno socio-sanitario delle comunità locali (7).
2. L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli
di assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito
territoriale.
3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di
attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli
enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi
quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione.
L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo
l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità
finanziarie (7).
4. Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore
generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è
coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario
e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi
sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla
normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di
cui allo stesso comma.
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994,
nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e
di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra
l'altro:
a) la riduzione, sentite le province interessate, delle
unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito
territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In
relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle
aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione,
la regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa;
b) l'articolazione delle unità sanitarie locali in
distretti;
c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi e
passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e
unità socio-sanitarie locali;
d) il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga
conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino
d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare;
e) le modalità di vigilanza e controllo sulle unità
sanitarie locali;
f) il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende
ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di
indebitamento, fatte salve:
1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura
massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate
previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di
giro;
2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme
di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il
finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione
regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate,
per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle
entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di
competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario
nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e
degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della
mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (8), e successive modificazioni ed integrazioni (7).
6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza
dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore
generale. Al direttore generale compete in particolare, anche
attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo
interno di cui all'art. 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (8), e successive modificazioni ed integrazioni,
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei
rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione
delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed
il buon andamento dell'azione amministrativa. [Il direttore
generale è nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla regione, tra
gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il
Ministero della sanità di cui al comma 10] (8/a). La nomina del
direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio
di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede
di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità
sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto
tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la
nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.
L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima
immissione nelle funzioni del direttore generale. Il rapporto di
lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e
del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto
di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non
può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I
contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la
determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome (8/b). Il direttore generale è tenuto a
motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso
dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal
consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei
casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le
relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal
direttore sanitario su delega del direttore generale o, in
mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove
l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede
alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la
gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di
violazione di leggi o di princìpi di buon andamento e di
imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il
contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla
sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte
delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le
misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro della sanità (9) (10).
7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono
nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Al
rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6.
Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina
del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per
gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore
sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal
direttore generale con provvedimento motivato. Il direttore
sanitario è un medico in possesso della idoneità nazionale di
cui all'art. 17 che non abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni
qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o
strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai
fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato
in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno
cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o
amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private
di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige
i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale e fornisce
parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi
alle materie di competenza. Le regioni disciplinano le funzioni
del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle
disposizioni previste per i direttori sanitario e
amministrativo. Sono soppresse le figure del coordinatore
amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente
sanitario, nonché l'ufficio di direzione (9).
8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale,
direttore amministrativo e direttore sanitario determina il
collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di
aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di
appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi
contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente,
nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento
stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso
del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate,
le quali procedono al recupero delle quote a carico
dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore
sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti
privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto
al mantenimento del posto.
9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei
consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e
assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni
esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima
della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti
organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le
cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla
data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il
direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei
quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio
dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le
sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
data di accettazione della candidatura. Il direttore generale
che sia stato candidato e non sia stato eletto non può
esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in
unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel
collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
La carica di direttore generale è incompatibile con quella di
membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle
province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di
assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità
montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di
rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria
locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti
economici o di consulenza con strutture che svolgono attività
concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica
anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La
carica di direttore generale è altresì incompatibile con la
sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in
regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria
locale presso cui sono esercitate le funzioni (11).
10. [Il Ministero della sanità cura la tenuta e
l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei
requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore
generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, da una
commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta
da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di
presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale
della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la
tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra
soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in
possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore
dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari,
rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal presidente
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di
Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono
individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente
provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata
dal presidente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le
stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli
elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di
Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico
impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono
costituiti con l'osservanza dei princìpi e dei criteri fissati
per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai
territori provinciale e regionale. La commissione provvede alla
costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo princìpi
direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei
requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati
che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che
siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e
documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da
svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di
direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche
o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita
per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni
precedenti a quello dell'iscrizione. Il predetto elenco deve
essere altresì integrato ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (11)] (11/a).
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie
locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei
mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico
ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento
non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti
della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3
agosto 1988, n. 327 (12), e dall'articolo 14 della legge 19
marzo 1990, n. 55 (12);
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza
detentiva o a libertà vigilata (13).
12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità
sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed
è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio
medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con
presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se
nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero -
nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del
personale tecnico sanitario. Nella componente medica è
assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei
sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per
le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo
organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il
consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di
assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove
non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La
regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a
disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il
funzionamento del consiglio (11).
13. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è
composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno
designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della
Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o
dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli
circoscrizionali. Il predetto collegio è integrato da altri due
membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato
dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria
generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui
bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte
corrente superiore a duecento miliardi. I revisori, ad eccezione
della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i
revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (14). Il
direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori
con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il
presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della
prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi
il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il
direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni
dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di
due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero
collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla
ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione
provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario
della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il
collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto
dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua
lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è
fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del
direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente
del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento
dell'indennità fissata per gli altri componenti. Il collegio dei
revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la
regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del
rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili,
esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed
assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la
consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore
generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale. I revisori
possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo (15).
14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale
coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di
corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione,
provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione
regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione
programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di
previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le
relative osservazioni, verifica l'andamento generale
dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al
direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali
il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del
comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei
sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento
territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno
da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza
con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa
regionale (15).
4. Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri. - 1. Le regioni,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le
proprie indicazioni ai fini della conseguente individuazione
degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione
da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto
previsto al comma 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto il Ministro della sanità, attenendosi alle
indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei
requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni,
formula le proprie proposte al Consiglio dei Ministri, il quale
individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera.
Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del
Consiglio dei Ministri, le regioni costituiscono in azienda con
personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i
predetti ospedali. Con le stesse procedure si provvede alla
costituzione in aziende di ulteriori ospedali in possesso dei
requisiti richiesti, dopo la prima attuazione del presente
decreto. Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno
gli stessi organi previsti per l'unità sanitaria locale, nonché
il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il
consiglio dei sanitari con le stesse attribuzioni indicate
nell'art. 3. Nel consiglio dei sanitari è garantita la presenza
dei responsabili di dipartimento. La gestione delle aziende
ospedaliere è informata al principio dell'autonomia
economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri
di costo, basati sulle prestazioni effettuate (16).
2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo
nazionale e di alta specializzazione quelli che dispongono di
tutte le seguenti caratteristiche:
a) presenza di almeno tre strutture di alta specialità
secondo le specificazioni fornite nel decreto del Ministro della
sanità del 29 gennaio 1992, emanato ai sensi dell'articolo 5
della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (17). Il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica,
ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attività di alta
specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle
attività medesime;
b) organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di
tipo dipartimentale di tutti i servizi che compongono una
struttura di alta specialità.
3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta
specializzazione i policlinici universitari, che devono essere
inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (16) (18).
4. Le regioni possono altresì costituire in azienda i presidi
ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo
del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia, i
presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza
dell'università nonché gli ospedali destinati a centro di
riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotati del
dipartimento di emergenza come individuato ai sensi dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992
(19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano, di
norma, dotati anche di elisoccorso (16).
5. I policlinici universitari sono aziende dell'università
dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e
contabile. Lo statuto dell'università determina, su proposta
della facoltà di medicina, le modalità organizzative e quelle
gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai
principi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera.
La gestione dei policlinici universitari è informata al
principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi
e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni
effettuate.
6. I presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del
corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina,
costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del modello
gestionale secondo quanto previsto dal presente decreto per le
aziende ospedaliere; il direttore generale è nominato d'intesa
con il rettore dell'università. La gestione dell'azienda deve
essere informata anche all'esigenza di garantire le funzioni
istituzionali delle strutture universitarie che vi operano.
L'università e l'azienda stabiliscono i casi per i quali è
necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina
per le decisioni che si riflettono sulle strutture
universitarie. Nella composizione del consiglio dei sanitari
deve essere assicurata la presenza delle componenti
universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle
stesse.
7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le
modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base
dei seguenti princìpi:
a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per
l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla
copertura parziale delle spese necessarie per la gestione
determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi
dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di
gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo
sostenuti;
b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da
rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalità
di cui alla lettera a) devono formare oggetto di apposito piano
annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne
stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle
necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte
nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di
contrattazione fra regione e unità sanitarie locali, da una
parte, e azienda ospedaliera e presìdi ospedalieri con autonomia
economico-finanziaria, dall'altra.
La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle
regioni e delle unità sanitarie locali dell'osservanza dello
stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati
scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del
finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presìdi
stessi da erogare nell'anno successivo;
c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa
eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti
connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei
diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi
integrativi a pagamento;
d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti
dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre
risorse acquisite per contratti e convenzioni (19/a).
7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate
rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in
positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per
cento di cui al comma7. Sulla base delle suddette tariffe sono
altresì effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria
interregionale (19/a).
7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido
per l'anno 1995, dovrà essere progressivamente superato
nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovrà accedere
esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione
degli erogatori pubblici e privati (19/a).
8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5,
devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale
avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in
conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali
forme di incentivazione al personale da definire in sede di
contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di
gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di
attività prescritte, fatta salva l'autonomia dell'università,
comportano rispettivamente il commissariamento da parte della
regione e la revoca dell'autonomia aziendale (19/a).
9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda
ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria
locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti
più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini
funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale
è previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui
all'art. 17, come responsabile delle funzioni
igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per
l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il
dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono,
secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli
obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di
cui al presente comma è attribuita autonomia
economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del
bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle
disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto
applicabili (19/b).
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5,
lettera g) in materia di personale in esubero, le regioni
provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri
sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (20), correlando gli standard ivi
previsti con gli indici di degenza media, l'intervallo di
turn-over e la rotazione degli assistiti, ed organizzando gli
stessi presidi in dipartimenti. All'interno dei presidi
ospedalieri e delle aziende di cui al presente articolo sono
riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, per l'esercizio della libera professione
intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non superiore al
10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento. I
direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli
amministratori straordinari pro-tempore, nonché le autorità
responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono direttamente
responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di
inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti
sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare
gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle
proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa
autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti
tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture
sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività
libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i
medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture
sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti sono limitati
al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi
per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche
e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non
possono essere rinnovati. Il ricovero in camere a pagamento
comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta
giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità
alberghiera delle stesse, nonché, se trattasi di ricovero
richiesto in regime libero-professionale, di una somma
forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e
chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi,
differenziata in relazione al tipo di interventi stessi. In
ciascuna regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di cui al
presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano
di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio
1968, n. 132 (21), e al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (22),
nonché le disposizioni del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129 (22)
(22/a).
11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la
istituzione di camere a pagamento nonché quelli ascritti agli
spazi riservati all'esercizio della libera professione
intramuraria, non concorrono ai fini dello standard dei posti
letto per mille abitanti previsto dall'articolo 4, comma 3,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (23).
11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e
di coerenza con le esigenze e le finalità assistenziali delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l'esercizio
delle attività libero professionali in regime ambulatoriale
all'interno delle strutture e dei servizi, le disposizioni di
cui all'art. 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761 (24), si applicano anche al restante personale
della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del
presente decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la
ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attività si
applicano le vigenti disposizioni contrattuali (25).
12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto
concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e
gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di
cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della L. 23
dicembre 1978, n. 833 (26), fermo restando che l'apporto
dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio
sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal
presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti
tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica
e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la
parte compatibile, ai princìpi del presente decreto e a quelli
di cui all'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412
(23), e sono approvati con decreto del Ministro della sanità
(22/a).
13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla
Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed
il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attività
assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da
stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano
Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.
5. Patrimonio e contabilità. - 1. Nel rispetto della
normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi
compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del
patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di
destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al
patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere; sono parimenti trasferiti al patrimonio delle unità
sanitarie locali i beni di cui all'art. 65, primo comma - come
sostituito dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (27),
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638
- della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (28).
2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati
con provvedimento regionale. Tale provvedimento costituisce
titolo per l'apposita trascrizione dei beni, che dovrà avvenire
con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo a
imposte e tasse (28).
3. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili
con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del
servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle
imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, le regioni provvedono ad emanare
norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai
principi di cui al codice civile, così come integrato e
modificato con D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore
generale;
b) l'adozione del bilancio pluriennale di previsione nonché
del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio
successivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di
copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di
costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei
rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle
proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per
centri di costo (28).
5. Per conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci
pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché
omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire
all'Agenzia per i servizi sanitari rilevazioni comparative dei
costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito
schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i
Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome (29).
6. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono
tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto
1978, n. 468 (30), e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi
dell'art. 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(30), in ordine all'evidenziazione delle spese di personale ai
fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della
relativa informatizzazione. La disciplina contabile di cui al
presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e viene mantenuta
in via provvisoria la vigente contabilità finanziaria (31).
6. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università. -
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale,
stipulano specifici protocolli d'intesa con le università per
regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio
sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro
finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università
contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei
piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini
dell'individuazione della dislocazione delle strutture
sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle
strutture universitarie. Le università e le regioni possono,
d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo
e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture
universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti
omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione
regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono
regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le
università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali
interessate (32).
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
sanitario nazionale, connesse alla formazione degli
specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio
sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano
specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità
della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle
predette intese sono regolati con appositi accordi tra le
università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali,
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli
istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la
disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257
(33), sulla formazione specialistica, nelle scuole di
specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie
in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 257/1991 (33), la titolarità dei
corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le
quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai
protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della
programmazione del numero degli specialisti da formare, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (33), tenendo anche conto
delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla
dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di
specializzazione conseguito presso le predette scuole è
rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore
dell'università competente. Sulla base delle esigenze di
formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione
regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di
specializzazione possono essere previste per i presidi
ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano
in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (32).
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre
1992, n. 421 (33/a), la formazione del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede
ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario
nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di
idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità.
Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della
legge 19 novembre 1990, n. 341 (34), con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali
finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli
di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341 (34). La titolarità dei corsi di
insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è
affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente
dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa,
in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione
delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le
università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali,
le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti
sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore
dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una
prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio
professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la
presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove
costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali
individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi
del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (34),
sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994,
garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti
che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di
corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di
un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di
durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale
possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo
biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non
dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado (35).
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui
al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione
delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (35).
5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il
personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio
alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e
socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal
senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili
del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in
possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in
odontoiatria. E' fatto divieto alle università di assumere nei
profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in
odontoiatria (35).
7. Dipartimenti di prevenzione. - 1. Le regioni istituiscono
presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di
prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte
dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli
16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (36). Il
dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree
funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della
collaborazione tecnico-scientifica degli istituti
zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale
individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti
di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il
coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria.
2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per
assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e
degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero
della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza,
dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti
zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,
acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni
informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la
tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette
informazioni anche attraverso strumenti telematici (37).
TITOLO II
Prestazioni
8. Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni
assistenziali. - 1. Il rapporto tra il Servizio sanitario
nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera
scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata
triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati,
ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 (38), con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi
devono tener conto dei seguenti princìpi:
a) prevedere che la scelta del medico è liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di
assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente
rinnovata;
b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da
parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione
della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali ed
accertati motivi di incompatibilità;
c) prevedere le modalità per concordare livelli di spesa
programmati e disciplinarne gli effetti al fine di
responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa
indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente
indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e
da altre strutture specialistiche e di ricovero;
d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche
parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste in
convenzione comporta il venir meno del rapporto con il Servizio
sanitario nazionale;
e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni
sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di
medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare
in base ad un compenso capitario per assistito definendo gli
ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno
prevedere le specificità di settori aventi caratteristiche
particolari e garantire la continuità assistenziale per l'intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, anche
attraverso forme graduali di associazionismo medico, e
prevedere, altresì, le prestazioni da assicurare con pagamento
in funzione delle prestazioni stesse;
f) definire la struttura del compenso spettante al medico
prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato,
corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni
previste in convenzione. Ad essa è aggiunta una quota variabile
in considerazione del rispetto dei livelli di spesa programmati
di cui alla lettera c) ed, eventualmente, delle prestazioni e
attività previste negli accordi di livello regionale;
g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di
medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo
parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo
che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente ai medici
forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 8 agosto
1991, n. 256 (39), o titolo equipollente ai sensi del predetto
decreto. L'anzidetto attestato non è richiesto per i medici che,
alla data del 31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico
per il servizio della guardia medica, per i medici titolari di
incarico ai sensi del D.P.R. 14 febbraio 1992, n. 218, e per i
medici che alla data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 8 agosto
1991, n. 256 (39), risultavano iscritti nella graduatoria
regionale di medicina generale;
h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti
dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o
indirettamente al rapporto di lavoro dipendente (40).
1-bis. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in
deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad
esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle
attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per
costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (41). Entro il triennio
indicato al comma 7, le regioni possono inoltre individuare aree
di attività della guardia medica e della medicina dei servizi
che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedano
l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici
addetti a tali attività che al 31 dicembre 1992 risultavano
titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque
anni, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità,
nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero.
Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi
dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400 (42), dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le
modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità (43).
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli
accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (43/a), con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener
conto dei seguenti princìpi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del
territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta
del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti
dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari
erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti
dai livelli di assistenza;
b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unità sanitaria
locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato,
al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa
dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è
tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o
di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna
all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera
c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli
legali;
c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina
delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei
pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità
differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al
miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni
economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente
lettera b), e le modalità di collaborazione delle farmacie in
programmi particolari nell'ambito delle attività di emergenza,
di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria
(43/b).
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli
iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi
inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le
sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di
autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private,
a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(43/c), con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore
di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la
periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi.
L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31
dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali
di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano
sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna
delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario
nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la
&laqno;Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria»
ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente
art. 1, comma 4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie
in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia
di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione
acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza
antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle
radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere
architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni
microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali
esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza
agli operatori e agli utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in
classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle
prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e
dei presìdi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti
minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità
delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione
(44) (45).
5. L'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la
erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed
ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli
indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali. Allo
scopo si avvale dei propri presìdi, nonché delle aziende e degli
istituti ed enti di cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie
pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, e dei
professionisti. Con tali soggetti l'unità sanitaria locale
intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un
corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa,
con l'eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta
delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte
dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al
presente comma è subordinata all'apposita prescrizione, proposta
o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario
nazionale dal medico di fiducia dell'interessato.
Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono
tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e
di privato sociale non a scopo di lucro (44) (45/a).
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità,
sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli
odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome sono stabiliti i criteri generali
per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui al
comma 5 erogate in forma diretta nonché di quelle erogate in
forma indiretta, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (46). Ove l'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome non intervenga entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta, il Ministro della sanità provvede
direttamente con atto motivato (44).
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (47), da attuare secondo
programmi coerenti con i princìpi di cui al comma 5, entro il 30
giugno 1994 le regioni e le unità sanitarie locali per quanto di
propria competenza adottano i provvedimenti necessari per la
instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto
fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni,
sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del
sistema di verifica e revisione della qualità delle attività
svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo
la disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi
compresi quelli operanti in regime di proroga, cessano comunque
entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente
decreto (44) (45/a).
8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai
precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n.
261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255.
Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (46), e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 (47). Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni
possono inoltre individuare aree di attività specialistica che,
ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi
di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici
ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992
svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno
cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore
settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di
rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art.
17, L. 23 agosto 1988, n. 400 (48), dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto
con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono
determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo
svolgimento dei giudizi di idoneità (49).
9. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (49/a), relative al divieto di esercizio
di attività libero-professionali comunque prestate in strutture
private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, si
estendono alle attività prestate nelle istituzioni e strutture
private con le quali l'unità sanitaria locale intrattiene i
rapporti di cui al precedente comma 5 (49).
9. Forme integrative di assistenza sanitaria. - 1. Possono
essere istituiti fondi integrativi sanitari finalizzati a
fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal
Servizio sanitario nazionale. Le fonti istitutive dei fondi
integrativi sanitari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero,
in mancanza, accordi di lavoratori, promossi da sindacati
firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di
rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di enti o aziende o enti locali o
associazioni senza scopo di lucro o società di mutuo soccorso
giuridicamente riconosciute.
Il fondo integrativo sanitario è autogestito ovvero può essere
affidato in gestione mediante convenzione con società di mutuo
soccorso o con impresa assicurativa autorizzata.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con regolamento
emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sono dettate disposizioni relative all'ordinamento dei fondi
integrativi sanitari. Il regolamento disciplina:
1) le modalità di costituzione, in linea con i princìpi
fissati dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 (50);
2) la composizione degli organi di amministrazione e di
controllo;
3) le forme di contribuzione;
4) le modalità della vigilanza facente capo al Ministero
della sanità;
5) le modalità di scioglimento.
Le società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute che
gestiscono unicamente fondi integrativi sanitari sono equiparate
ai fondi sanitari di cui al presente articolo (51).
9-bis. Sperimentazioni gestionali. - 1. Le sperimentazioni
gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (49/a), sono attuate attraverso
convenzioni con organismi pubblici e privati per lo svolgimento
in forma integrata sia di opere che di servizi, motivando le
ragioni di convenienza, di miglioramento della qualità
dell'assistenza e gli elementi di garanzia che supportano le
convenzioni medesime. A tal fine la regione può dare vita a
società miste a capitale pubblico e privato.
In sede di prima attuazione, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
individua nove aziende unità sanitarie locali e/o ospedaliere,
equamente ripartite nelle circoscrizioni territoriali del Nord,
Centro e Sud Italia, in cui effettuare le predette
sperimentazioni.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome verifica annualmente i risultati
conseguiti sia sul piano economico che su quello della qualità
dei servizi. Al termine del primo triennio di sperimentazione,
sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni
adottano i provvedimenti conseguenti (52).
10. Controllo di qualità. - 1. Allo scopo di garantire la
qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei
cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica
e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni,
nonché del loro costo, al cui sviluppo devono risultare
funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei
soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il
rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti
tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio
sanitario nazionale (53).
2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui
all'art. 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi,
verificano il rispetto delle disposizioni in materia di
requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici,
con particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di
sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la
verifica di qualità dei servizi e delle prestazioni. Il Ministro
della sanità interviene nell'esercizio del potere di alta
vigilanza (53).
3. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome e sentite la Federazione nazionale degli
ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri Ordini e
Collegi competenti, sono stabiliti i contenuti e le modalità di
utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità (53/a). Il
Ministro della sanità, in sede di presentazione della Relazione
sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alle
verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi del predetto
sistema di indicatori.
4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione
presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni
mediche e delle commissioni professionali di verifica. La
rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è
attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli
strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità
acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in ordine alla eventuale attivazione dei poteri
sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta
giorni, il Ministro provvede direttamente (53/b).
TITOLO III
Finanziamento
11. Versamento contributi assistenziali. - 1. I datori di
lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, a versare all'I.N.P.S. i
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
provvedono, alle scadenze già previste, al versamento con
separata documentazione degli stessi distintamente dagli altri
contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di
fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni.
2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del
1993, i soggetti di cui al comma precedente continuano a versare
i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto (54).
3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU (54/a), con
separata documentazione, i contributi per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri
contributi alle scadenze previste dalla normativa vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Lo SCAU (54/a)
riversa all'I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni
dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo restando il
disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663 (55), convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, i rispettivi datori di lavoro
versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per
i soggetti di cui al comma 1, i contributi per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri
contributi, alle Casse marittime che provvedono a riversarli
all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.
4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
provvedono a versare i contributi per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale entro il bimestre successivo a
quello della loro riscossione (54).
5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono
versati con le modalità previste dal decreto di attuazione
dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (56).
6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale sui redditi da pensione e da rendita vitalizia
corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni
o fondi di previdenza, per effetto di legge, regolamento e
contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati, a cura
dei predetti soggetti, entro la fine del bimestre successivo a
quello di erogazione delle rate di pensione.
7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi
di cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad
indicare, distinti per regione in base al domicilio fiscale
posseduto dal lavoratore dipendente, al 1° gennaio di ciascun
anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e
l'ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le
predette indicazioni relative ai primi cinque mesi del 1993
possono essere fornite con la documentazione relativa al
versamento dei contributi effettuato nel mese di giugno 1993
(54).
8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli
adempimenti di cui al precedente comma con riferimento al luogo
di pagamento della pensione.
9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti
alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1°
gennaio di ciascun anno dall'iscritto al Servizio sanitario
nazionale.
10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi
conti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello
Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5
sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai
commi 1 e 3 sono accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti conti. In
sede di prima applicazione il versamento o l'accreditamento dei
predetti contributi sui conti correnti infruttiferi delle
regioni è effettuato con riferimento agli interi primi cinque
mesi del 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2,
l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 agosto 1993, alla ripartizione
fra le regioni dei contributi riscossi nei primi cinque mesi del
1993. Ai predetti conti affluiscono altresì le quote del Fondo
sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma (54).
11. I soggetti di cui al precedente comma inviano
trimestralmente alle regioni interessate il rendiconto dei
contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c di
tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione è
inviato alle regioni il rendiconto del primo semestre 1993;
entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri
bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali dello
Stato entro trenta giorni dalla data di presentazione al
Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di cui al
precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale
delle riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato dalle
informazioni relative al numero dei soggetti e alle correlate
basi imponibili contributive (54).
12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale non si applicano il comma 2
dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
(57), e l'articolo 17 del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949 (58), e l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1954 (58).
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 1993.
14. Per l'anno 1993 il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere con propri decreti alla contestuale riduzione delle
somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione
dell'entrata e sul capitolo 5941 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per importi pari ai contributi
accreditati alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma
9.
15. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome delibera annualmente l'assegnazione in
favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo
complessivo presunto dei contributi per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale attribuiti a ciascuna delle
regioni. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese
di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in
favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale,
parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro
del tesoro è autorizzato a procedere alle risultanti
compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario
nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno (59).
16. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del
decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (60), convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, le
anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle unità
sanitarie locali per i primi nove mesi dell'anno 1993 sono
riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo trimestre
dell'anno 1992 (59).
17. A decorrere dall'anno 1994, il Ministro del tesoro è
autorizzato a concedere alle regioni anticipazioni mensili da
accreditare ai conti correnti relativi ai contributi sanitari in
essere presso la Tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di
un dodicesimo dell'importo complessivo presunto dei contributi
sanitari alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in
favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della
deliberazione del CIPE le predette anticipazioni mensili sono
commisurate al 90 per cento dell'importo complessivo presunto
dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario
nazionale relativi all'anno precedente (61).
18. E' abrogato l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25
novembre 1989, n. 382 (60), convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 gennaio 1990, n. 8 (61).
19. Alla copertura finanziaria dell'eventuale differenza tra
il complesso dei contributi sanitari previsto in sede di riparto
del Fondo sanitario nazionale ed i contributi effettivamente
riscossi dalle regioni si provvede mediante specifica
integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (61).
20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini
italiani, compresi i familiari, i quali risiedono in Italia e
sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali
stipulati dall'Italia, esentati da imposte dirette o contributi
sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennità percetti
per il servizio prestato in Italia presso missioni diplomatiche
o uffici consolari, sedi o rappresentanze di organismi o di
uffici internazionali, o Stati esteri, è regolata mediante
convenzioni tra il Ministero della sanità, il Ministero del
tesoro, e gli organi competenti delle predette missioni, sedi o
rappresentanze e Stati (61).
12. Fondo sanitario nazionale. - 1. Il Fondo sanitario
nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato
interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed
il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria
tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo
complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti
direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota
iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero
del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita
nei capitoli da istituire nello stato di previsione del
Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:
a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua
competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma
delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse
e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o
sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione
dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con
i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende
ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni
sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per
cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità
d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente
comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (62), e successive
modificazioni (63).
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge
finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la
quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni
viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti
parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni
sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi
dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità
analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali
e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province
autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali (63).
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura
quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle
regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori
qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con
particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda
mediante strutture pubbliche (63).
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura
altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del
presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni
che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da
garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard
di riferimento (64).
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente,
assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede
regionale nel Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281 (65), come parte indistinta, ma non
concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di
indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per
finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale
e le provincie autonome le rispettive quote confluiscono in un
apposito capitolo di bilancio (64).
13. Autofinanziamento regionale. - 1. Le regioni fanno fronte
con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti
all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a
quelli uniformi di cui all'articolo 1, all'adozione di modelli
organizzativi diversi da quelli assunti come base per la
determinazione del parametro capitario di finanziamento di cui
al medesimo articolo 1, nonché agli eventuali disavanzi di
gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da
parte dello Stato (66).
2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le
regioni hanno facoltà, ad integrazione delle misure già previste
dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (62), di
prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli
esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota
fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette
relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale
per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in aumento dei
contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992,
n. 421 (62).
3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina
organizzativa dei servizi e della valutazione parametrica
dell'evoluzione della domanda delle specifiche prestazioni,
possono prevedere forme di partecipazione alla spesa per
eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, con
esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel rispetto
dei principi del presente decreto.
TITOLO IV
Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini
14. Diritti dei cittadini. - 1. Al fine di garantire il
costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni
sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio
sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i
contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità
dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla
personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto
all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché
dell'andamento delle attività di prevenzione delle malattie. A
tal fine il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con
il Ministro degli affari sociali, può avvalersi anche della
collaborazione delle università, del Consiglio nazionale delle
ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e
degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle
organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti (67).
2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per
la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di
attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione
regionale, per la definizione degli investimenti di risorse
umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre
consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche
sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e
di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere
informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti
dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione
della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e
ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali
materie. Le regioni determinano altresì le modalità della
presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di
tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi
di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e
le aziende ospedaliere.
3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della
relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito
alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento
all'attuazione degli indicatori di qualità.
4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel
Servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali e le
aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema
di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle
modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre
modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in
collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei
cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei
diritti.
Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il
direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno
una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi quale
strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in
relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al
primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al
miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale
non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione.
5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del
servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure
necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità
dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino
avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita
la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono
ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via
amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro
quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto
conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende
osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi
parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela
dei diritti accreditati presso la regione competente, al
direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda
che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici
giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle
anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude
la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.
6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera
scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della
sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni
pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialità,
con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in
dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più
rilevanti. La prima pubblicazione è effettuata entro il 31
dicembre 1993 (68).
7. E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle
strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela
dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico
del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che
stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione,
fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito
al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali
degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di
volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni
per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni
sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed
organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o
di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati
sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle
leggi regionali attuative (68).
8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico
sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da
realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle
rappresentanze professionali e sindacali.
TITOLO V
Personale
15. Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario. - 1. La
dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli.
2. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie
del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di
collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di
precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di
appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del
responsabile. Al personale medico e delle altre professionalità
sanitarie del secondo livello sono attribuite funzioni di
direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche
mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e
l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto
espletamento del servizio; spettano, in particolare, al
dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi
e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare
nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e
terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie
spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi
dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica
competenza. Gli incarichi dirigenziali riferiti ai settori o
moduli organizzativi di cui agli articoli 47 e 116 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384,
ridefiniti ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (69), e successive
modificazioni e integrazioni, sono conferiti dal direttore
generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con le
procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. A tutto
il personale dirigente del ruolo sanitario si applica il
disposto dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (69), e successive modificazioni ed integrazioni
(70).
3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si
accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare
coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente
profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi
ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione
nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo
sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in
possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di
direzione di cui all'articolo 17. L'attribuzione dell'incarico
viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale
sulla base del parere di un'apposita commissione di esperti. La
commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal
direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto
dell'incarico, di cui uno designato dalla regione ed uno
designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo
livello del Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata
designazione da parte della regione e del consiglio dei sanitari
entro trenta giorni dalla richiesta, la designazione è
effettuata dal Ministro della sanità su richiesta dell'unità
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La commissione
predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione
del curriculum professionale degli interessati. L'incarico, che
ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento
economico ed è rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono
disposti con provvedimento motivato dal direttore generale
previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento
agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica
è effettuata da una commissione nominata dal direttore generale
e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i
dirigenti della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario
nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui
uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei
sanitari, entrambi esterni all'unità sanitaria locale. Il
dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento
economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di
organico del primo livello dirigenziale (70).
4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali
può optare in prima applicazione del presente decreto per il
rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.
5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo
l'entrata in vigore del presente decreto è soggetto alla
verifica di cui al comma 3.
16. Formazione. - 1. La formazione medica di cui all'articolo
6, comma 2, implica la partecipazione guidata o diretta alla
totalità delle attività mediche, ivi comprese la medicina
preventiva, le guardie, l'attività di pronto soccorso,
l'attività ambulatoriale e l'attività operatoria per le
discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione di compiti
assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia
vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della
formazione. La formazione comporta l'assunzione delle
responsabilità connesse all'attività svolta. Durante il periodo
di formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni
periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina
(70/a).
17. Regolamentazione esame di idoneità nazionale all'esercizio
delle funzioni di direzione. - 1. L'accesso al secondo livello
dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici,
veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e
psicologi, è riservato a coloro che siano in possesso di
idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione.
2. L'esame per il conseguimento della idoneità nazionale è
diretto ad accertare le capacità professionali, organizzative e
di direzione del candidato e consiste nella effettuazione di
prove teorico-pratiche nella specifica disciplina e nella
valutazione del curriculum professionale (71).
3. Le prove consistono in test di domande a risposte multiple
riguardanti anche la soluzione di casi pratici simulati nelle
materie attinenti le specifiche professionalità assegnati a
ciascun candidato in via casuale (71).
4. I criteri generali per la predisposizione e la valutazione
dei test che devono consentire la verifica, oltre che della
professionalità posseduta anche delle capacità organizzative e
di direzione, sono stabiliti da una apposita commissione
costituita presso il Ministero della sanità e presieduta dal
presidente del Consiglio superiore di sanità o da un presidente
di sezione del predetto Consiglio da lui delegato. I test nelle
materie d'esame sono predisposti da apposite commissioni
costituite presso il Ministero della sanità con esperti di
comprovata professionalità (71).
5. Le idoneità nelle specifiche discipline per ciascuna
categoria professionale, le procedure, le modalità di
espletamento degli esami, ivi compresa la valutazione del
curriculum professionale, ed i requisiti di ammissione dei
candidati, sono fissati con decreto del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio superiore di sanità. Sono previste idoneità
con accesso riservato a più categorie professionali
salvaguardando le rispettive specificità culturali, funzioni e
competenze (71/a).
6. Il Ministero della sanità, con unico bando nazionale da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice ogni due anni gli
esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di
direzione per singole discipline. L'elenco dei candidati che
hanno superato l'esame è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il
Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento
dell'elenco degli idonei, che è pubblicato annualmente nella
Gazzetta Ufficiale (72).
7. Fino a quando non sarà attivato il sistema di svolgimento
degli esami in forma automatizzata, le modalità di espletamento
sono stabilite con il decreto di cui al comma 5.
8. Il possesso dell'idoneità nazionale conseguito secondo la
normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del
presente decreto costituisce titolo valido per l'accesso al
secondo livello dirigenziale (71/a).
9. Fino all'espletamento degli esami nazionali di cui al comma
6, per l'accesso ai posti di secondo livello dirigenziale di cui
all'art. 15, comma 3, per il personale disciplinato dall'art. 61
del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 22
febbraio 1982, n. 51, valgono i requisiti di ammissione ivi
previsti (71/a).
10. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761 (73), è abrogato; gli esami di idoneità
già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono revocati.
11. Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando
nazionale di cui al comma 6, sono valide le idoneità conseguite
in &laqno;Igiene, epidemiologia e sanità pubblica», in &laqno;Organizzazione
dei servizi sanitari di base» e in &laqno;Igiene e organizzazione dei
servizi ospedalieri» ai fini del conferimento dell'incarico di
direttore sanitario dell'unità sanitaria locale, e l'idoneità in
&laqno;Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri» per il
conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda
ospedaliera (71/a).
TITOLO VI
Norme finali e transitorie
18. Norme finali e transitorie. - 1. Il Governo, con atto
regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la
vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio
sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed
alle norme del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (74), e successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili,
prevedendo:
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per
l'ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalità di nomina dei vincitori;
g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie
degli idonei (75).
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1 e salvo quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29 (74), e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi
continuano ad essere espletati secondo la normativa del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (73), e
successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'art. 9,
L. 20 maggio 1985, n. 207 (75) (76).
2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il
primo livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche
nelle quali è inquadrato rispettivamente:
a) il personale della posizione funzionale corrispondente al
decimo livello del ruolo sanitario;
b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale
corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale
mantiene il trattamento economico in godimento.
Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianità
di cinque anni nella posizione medesima è inquadrato, a domanda,
previo giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore in
relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia.
Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(77), dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure
e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. Il
personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente
all'undicesimo livello del ruolo sanitario è collocato nel
secondo livello dirigenziale (78).
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i concorsi per la
posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale
del personale laureato del ruolo sanitario di cui al D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761 (73), e successive modificazioni e
integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame,
sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere
utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti
vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei
non rinnovabili della durata di otto mesi per esigenze di
carattere straordinario. In mancanza di graduatorie valide, si
applica l'articolo 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio
1985, n. 207, cui non si possa in nessun caso far fronte con il
personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria (76)
(78/a).
4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4
della legge 5 giugno 1990, n. 135 (79), fermo restando il
punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e
professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è
attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per
i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle
infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono
assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle
infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede di
assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con
l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o
distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi
previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno
1990, n. 135 (79), le università provvedono all'assunzione del
personale medico ed infermieristico ivi contemplato delle
corrispondenti qualifiche dell'area tecnico-scientifica e
socio-sanitaria, anche sulla base di convenzioni stipulate con
le regioni per l'istituzione dei relativi posti (80).
5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unità
sanitarie locali e alle aziende ospedaliere si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (81), e successive modificazioni ed integrazioni (80).
6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina
l'impiego nel Servizio sanitario nazionale di sistemi
personalizzati di attestazione del diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa, prevedendo a tal fine anche
l'adozione di strumenti automatici atti alla individuazione del
soggetto ed alla gestione dell'accesso alle prestazioni.
6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle
posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello
retributivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (82), abolito dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono revocati di
diritto, salvo che non siano iniziate le prove di esame alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (83).
7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616 (84), n. 618 (85), e n.
620 (86), con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del
presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per
l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con
regolamento ministeriale in conformità, per la parte
compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere
dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza
sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità
europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono
imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie
locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti
finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo
sanitario nazionale (80).
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito
della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero
della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di
medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista,
biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (82), in quanto applicabili (80).
9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (87), come modificato dall'art. 74 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (81), è trasferito al
Ministero della sanità (83).
10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla
pubblicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
un testo unico delle norme sul Servizio sanitario nazionale,
coordinando le disposizioni preesistenti con quelle del presente
decreto (83).
19. Competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome. - 1. Le disposizioni del presente decreto
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art.
1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11,
12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18,
sono altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica (88) (89).
20. Entrata in vigore. - 1. Le disposizioni del presente
decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n.
305, S.O.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del
presente decreto. Vedi, anche, l'art. 32, D.P.R. 18
aprile 1994, n. 441, riportato al n. R/CLXXXIII.
(3) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293,
S.O.).
(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(5) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 7 dicembre 1993,
n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(6) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 7 dicembre 1993,
n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(7) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293,
S.O.).
(8) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(8/a) Periodo abrogato dall'art. 1, D.L. 27 agosto 1994,
n. 512, riportato al n. R/CLXXXVIII.
(8/b) Per le norme relative al contratto di cui al
presente comma, vedi il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502,
riportato al n. R/CXCIII-bis.
(9) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293,
S.O.).
(10) Con riferimento al precedente testo, la Corte
costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993,
n. 355 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 3, sesto comma (prima e decima proposizione) e
4, ottavo comma (terza proposizione), nella parte in cui
prevedono che le competenze ivi stabilite siano
esercitate, rispettivamente, dal Presidente della Giunta
regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, e
dalla Giunta regionale, anziché dalla Regione. Con la
stessa sentenza è stata dichiarata anche l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3, sesto e dodicesimo comma,
nella parte in cui prevede che i poteri sostitutivi ivi
previsti siano esercitati dal Ministro della sanità,
anziché dal Consiglio dei Ministri, previa diffida.
(11) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(11/a) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 27 agosto 1994,
n. 512, riportato al n. R/CLXXXVIII.
(12) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(13) Comma così corretto con avviso pubblicato nella
Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10.
(14) Riportato alla voce Borse di commercio.
(15) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(16) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(17) Riportata al n. R/XCI.
(18) Con riferimento al precedente testo, la Corte
costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993,
n. 355 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4, terzo comma, nella parte in cui definisce
come ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione i presidi ospedalieri in cui insiste la
prevalenza del percorso formativo del triennio clinico
delle facoltà di medicina e chirurgia e, a richiesta
dell'università, i presidi ospedalieri che operano in
strutture di pertinenza dell'università medesima.
(19) Riportato al n. R/CLX.
(19/a) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.). Peraltro, l'art. 6, L. 23 dicembre 1994, n.
724, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato, ha così sostituito
il comma 7 ed ha aggiunto i commi 7-bis e 7-ter.
(19/b) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(20) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
(21) Riportata alla voce Ospedali.
(22) Riportato alla voce Ospedali.
(22/a) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.). Vedi, anche, l'art. 4, comma 3, L. 23
dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato, nonché l'art. 2, commi 5 e seguenti, L. 28
dicembre 1995, n. 549, riportata alla stessa voce.
(23) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
(24) Riportato al n. R/VI.
(25) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993,
n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(26) Riportata al n. R/I.
(27) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e
superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
(28) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(29) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.). Con D.M. 20 ottobre 1994 (Gazz. Uff. 25
maggio 1995, n. 120) è stato approvato lo schema di
bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
(30) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
(31) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 7 dicembre 1993,
n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(32) Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(33) Riportato al n. R/CLIII.
(33/a) Riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(34) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione
superiore.
(35) Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(36) Riportato al n. R/I.
(37) Così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293,
S.O.).
(38) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
(39) Riportato al n. R/CLII.
(40) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(41) Riportata al n. R/I.
(42) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti
generali.
(43) Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993,
n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(43/a) Riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(43/b) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(43/c) Riportata al n. R/I.
(44) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.). Il comma 5 è stato poi così modificato
dall'art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla
voce Amministrazionedel patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(45) Con riferimento al precedente testo, la Corte
costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993,
n. 355 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 8, quarto comma.
(45/a) Vedi, anche, l'art. 2, commi 7, 8 e 9 L. 28
dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(46) Riportata al n. R/I.
(47) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
(48) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti
generali.
(49) Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993,
n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(49/a) Riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(50) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(51) Così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293,
S.O.).
(52) Aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.
517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(53) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(53/a) Vedi il D.M. 24 luglio 1995, riportato al n.
R/CXCIII-ter.
(53/b) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 maggio
1994, n. 325, riportato al n. R/CLXXXV.
(54) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(54/a) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i
contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le
funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto
nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo
le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19, L.
23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(55) Riportato al n. R/VII.
(56) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
(57) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
(58) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(59) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(60) Riportato al n. R/CXXXIV.
(61) Comma aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293,
S.O.).
(62) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
(63) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(64) L'attuale comma 5 è stato aggiunto dall'art. 14,
D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre
1993, n. 293, S.O.) e l'originario comma 5 è diventato
comma 6.
(65) Riportata alla voce Regioni.
(66) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28
luglio 1993, n. 355 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 13, primo comma, nella parte in
cui, nello stabilire l'esonero immediato e totale dello
Stato da interventi finanziari volti a far fronte ai
disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, non prevede una adeguata
disciplina diretta a rendere graduale il passaggio e la
messa a regime del sistema di finanziamento previsto
nello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992.
(67) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(68) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(69) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(70) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(70/a) Comma così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(71) Comma così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(71/a) Comma così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(72) Comma così corretto con avviso pubblicato nella
Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10.
(73) Riportato al n. R/VI.
(74) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(75) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(76) Riportata al n. R/LXXXV.
(77) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti
generali.
(78) Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293,
S.O.).
(78/a) Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, L.
28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(79) Riportata alla voce Malattie infettive e sociali.
(80) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n.
293, S.O.).
(81) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(82) Riportato al n. R/CLXIV.
(83) Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293,
S.O.).
(84) Riportato al n. R/XIII.
(85) Riportato al n. R/XV.
(86) Riportato al n. R/XVII.
(87) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato.
(88) Così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, S.O.).
(89) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio
1994, n. 354 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 32 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 19, comma secondo, nella parte in cui
qualifica come norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica le disposizioni ivi
indicate, e non solo i princìpi da esse desumibili.