D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (1)

Riordino   della   disciplina    in    materia sanitaria, 
a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421 (2).

                 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 1992;
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata
nella riunione del 23 dicembre 1992;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;
  Emana il seguente decreto legislativo:

                            TITOLO I
                          Ordinamento

  1.  Programmazione  sanitaria  nazionale  e  definizione   dei
livelli uniformi di assistenza. - 1. Gli obiettivi  fondamentali
di prevenzione, cura e riabilitazione e  le  linee  generali  di
indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonché i  livelli  di
assistenza  da  assicurare  in  condizioni  di  uniformità   sul
territorio  nazionale  ed  i  relativi  finanziamenti  di  parte
corrente ed in  conto  capitale  sono  stabiliti  con  il  Piano
sanitario  nazionale,  nel  rispetto   degli   obiettivi   della
programmazione  socio-economica  nazionale  e  di  tutela  della
salute individuati a livello internazionale ed in  coerenza  con
l'entità del  finanziamento  assicurato  al  Servizio  sanitario
nazionale.  Il  Piano  sanitario  nazionale  è  predisposto  dal
Governo,  sentite   le   commissioni   parlamentari   permanenti
competenti per la materia, che si esprimono entro trenta  giorni
dalla data  di  presentazione  dell'atto.  Il  Governo,  ove  si
discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è  tenuto  a
motivare. Il Piano è adottato, ai sensi dell'art. 1 della  legge
12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome.
Ove non vi sia  l'intesa  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
presentazione dell'atto, il Governo  provvede  direttamente  con
atto motivato (3).
  2. Il Piano sanitario nazionale, che ha  durata  triennale,  è
adottato dal Governo entro il  31  luglio  dell'ultimo  anno  di
vigenza del piano precedente. Il Piano sanitario  nazionale  può
essere modificato nel corso del triennio, con  la  procedura  di
cui al precedente comma, anche per quanto riguarda i limiti e  i
criteri di erogazione delle prestazioni e le eventuali forme  di
partecipazione alla spesa da parte degli assistiti in  relazione
alle risorse stabilite dalla legge finanziaria.
  3. Il Piano sanitario nazionale per il  triennio  1994-1996  è
adottato entro il 31 luglio 1993.
  4. Il Piano sanitario nazionale indica:
    a) le aree prioritarie  di  intervento  anche  ai  fini  del
riequilibrio  territoriale  delle  condizioni  sanitarie   della
popolazione;
    b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare
sulla base anche  di  dati  epidemiologici  e  clinici,  con  la
specificazione  delle  prestazioni  da  garantire  a   tutti   i
cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione;
    c)  i  progetti-obiettivo  da  realizzare   anche   mediante
l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei
servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo restando il
disposto dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730  (4),
in materia di attribuzione degli oneri relativi;
    d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e
di ricerca sanitaria  applicata,  orientata  anche  alla  sanità
pubblica  veterinaria,  alle   funzioni   gestionali   ed   alla
valutazione dei servizi e delle attività svolte;
    e) gli  indirizzi  relativi  alla  formazione  di  base  del
personale;
    f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di
assistenza  effettivamente  assicurati  in  rapporto  a   quelli
previsti;
    g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di  validità  del
piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza (3).
  5. Le regioni,  entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano
con  le  modalità  previste  dai  rispettivi  statuti,  i  Piani
sanitari regionali, uniformandoli  alle  indicazioni  del  Piano
sanitario nazionale, e definendo  i  modelli  organizzativi  dei
servizi in funzione delle specifiche esigenze del  territorio  e
delle risorse effettivamente a disposizione.
  6. La Relazione sullo stato sanitario del  Paese,  predisposta
annualmente  dal  Ministro  della  sanità,  espone  i  risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal  Piano  sanitario
nazionale, illustra  analiticamente  e  comparativamente  costi,
rendimenti e risultati  delle  unità  del  Servizio  e  fornisce
indicazioni per  l'ulteriore  programmazione.  La  Relazione  fa
menzione dei risultati conseguiti dalle regioni  in  riferimento
all'attuazione dei piani sanitari regionali (3).
  7. Su richiesta delle regioni  o  direttamente,  il  Ministero
della   sanità   promuove   forme   di   collaborazione   nonché
l'elaborazione   di   apposite   linee   guida,   in    funzione
dell'applicazione coordinata del  Piano  sanitario  nazionale  e
della normativa  di  settore,  salva  l'autonoma  determinazione
regionale in ordine al loro recepimento. Per  quest'attività  il
Ministero  si  avvale  dell'Agenzia  per  l'organizzazione   dei
servizi sanitari regionali (5).



  2. Competenze regionali. - 1. Spettano  alle  regioni  e  alle
province autonome, nel rispetto  dei  principi  stabiliti  dalle
leggi nazionali, le funzioni legislative  ed  amministrative  in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
  2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione  dei
principi  sull'organizzazione  dei   servizi   e   sull'attività
destinata  alla  tutela  della   salute   e   dei   criteri   di
finanziamento delle  unità  sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere, le attività  di  indirizzo  tecnico,  promozione  e
supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali  ed
aziende, anche in relazione al  controllo  di  gestione  e  alla
valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie (6).



  3. Organizzazione delle unità sanitarie locali. -  1.  L'unità
sanitaria locale  è  azienda  dotata  di  personalità  giuridica
pubblica,   di    autonomia    organizzativa,    amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il
diritto-dovere degli  organi  rappresentativi  di  esprimere  il
bisogno socio-sanitario delle comunità locali (7).
  2. L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare  i  livelli
di  assistenza  di  cui  all'articolo  1  nel   proprio   ambito
territoriale.
  3. L'unità  sanitaria  locale  può  assumere  la  gestione  di
attività o servizi socio-assistenziali  su  delega  dei  singoli
enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi
quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione.
L'unità sanitaria  locale  procede  alle  erogazioni  solo  dopo
l'effettiva   acquisizione   delle   necessarie    disponibilità
finanziarie (7).
  4.  Sono  organi  dell'unità  sanitaria  locale  il  direttore
generale ed il collegio dei revisori. Il  direttore  generale  è
coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario
e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi
sociali, nel caso  previsto  dal  comma  3  in  conformità  alla
normativa regionale e con oneri a carico degli  enti  locali  di
cui allo stesso comma.
  5.  Le  regioni  disciplinano,  entro  il   31   marzo   1994,
nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e
di funzionamento delle unità  sanitarie  locali  prevedendo  tra
l'altro:
    a) la riduzione,  sentite  le  province  interessate,  delle
unità  sanitarie  locali,  prevedendo  per  ciascuna  un  ambito
territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In
relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle
aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione,
la regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa;
    b)  l'articolazione  delle   unità   sanitarie   locali   in
distretti;
    c) i criteri  per  la  definizione  dei  rapporti  attivi  e
passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali  e
unità socio-sanitarie locali;
    d) il finanziamento delle unità sanitarie locali  che  tenga
conto della natura aziendale  delle  stesse  nonché  del  bacino
d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare;
    e)  le  modalità  di  vigilanza  e  controllo  sulle   unità
sanitarie locali;
    f) il divieto alle unità sanitarie locali  ed  alle  aziende
ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma  di
indebitamento, fatte salve:
      1) l'anticipazione, da parte del tesoriere,  nella  misura
massima di un  dodicesimo  dell'ammontare  annuo  delle  entrate
previste nel bilancio di competenza, al netto delle  partite  di
giro;
      2) la contrazione di mutui o l'accensione di  altre  forme
di credito, di  durata  non  superiore  a  dieci  anni,  per  il
finanziamento di spese di investimento e  previa  autorizzazione
regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate,
per capitale ed interessi, non superiore al 15 per  cento  delle
entrate  proprie  correnti  previste  nel  bilancio  annuale  di
competenza,  ad  esclusione  della  quota  di  Fondo   sanitario
nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
    g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche  e
degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali  e  delle
aziende ospedaliere nonché  i  criteri  per  l'attuazione  della
mobilità del personale risultato  in  esubero,  ai  sensi  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29 (8), e successive modificazioni ed integrazioni (7).
  6. Tutti  i  poteri  di  gestione,  nonché  la  rappresentanza
dell'unità  sanitaria  locale,  sono  riservati   al   direttore
generale. Al direttore generale compete  in  particolare,  anche
attraverso l'istituzione  dell'apposito  servizio  di  controllo
interno di cui all'art. 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29  (8),  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,
verificare, mediante  valutazioni  comparative  dei  costi,  dei
rendimenti e dei risultati, la corretta  ed  economica  gestione
delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità  ed
il buon  andamento  dell'azione  amministrativa.  [Il  direttore
generale è nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dalla regione, tra
gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso  il
Ministero della sanità di cui al comma 10] (8/a). La nomina  del
direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio
di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede
di prima applicazione,  dalla  data  di  istituzione  dell'unità
sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto
tale termine, qualora la regione non  vi  abbia  provveduto,  la
nomina del direttore generale è effettuata previa  diffida,  dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  della  sanità.
L'autonomia di cui al comma 1 diviene  effettiva  con  la  prima
immissione nelle funzioni del direttore generale. Il rapporto di
lavoro del direttore generale, del  direttore  amministrativo  e
del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato  da  contratto
di diritto privato di durata quinquennale,  rinnovabile,  e  non
può comunque protrarsi oltre il  settantesimo  anno  di  età.  I
contenuti di tale contratto,  ivi  compresi  i  criteri  per  la
determinazione degli emolumenti, sono fissati  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta
dei Ministri della  sanità,  del  tesoro,  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  e  per  gli  affari  regionali  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome (8/b). Il direttore  generale  è  tenuto  a
motivare i provvedimenti assunti in difformità dal  parere  reso
dal direttore sanitario,  dal  direttore  amministrativo  e  dal
consiglio dei sanitari. In caso di vacanza  dell'ufficio  o  nei
casi di assenza o di  impedimento  del  direttore  generale,  le
relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal
direttore sanitario su  delega  del  direttore  generale  o,  in
mancanza di delega, dal  direttore  più  anziano  per  età.  Ove
l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede
alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi  o  la
gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di
violazione di leggi  o  di  princìpi  di  buon  andamento  e  di
imparzialità  dell'amministrazione,  la   regione   risolve   il
contratto   dichiarandone   la   decadenza   e   provvede   alla
sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte
delle regioni, previo invito ai predetti organi ad  adottare  le
misure adeguate, provvede in via sostitutiva  il  Consiglio  dei
Ministri su proposta del Ministro della sanità (9) (10).
  7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario  sono
nominati con provvedimento motivato del direttore  generale.  Al
rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al  comma  6.
Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data  di  nomina
del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.  Per
gravi  motivi,  il  direttore  amministrativo  ed  il  direttore
sanitario possono  essere  sospesi  o  dichiarati  decaduti  dal
direttore generale  con  provvedimento  motivato.  Il  direttore
sanitario è un medico in possesso della  idoneità  nazionale  di
cui all'art. 17 che non  abbia  compiuto  il  sessantacinquesimo
anno  di  età  e  che  abbia  svolto  per  almeno  cinque   anni
qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria  in  enti  o
strutture sanitarie, pubbliche o  private,  di  media  o  grande
dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari  ai
fini  organizzativi  ed  igienico-sanitari  e  fornisce   parere
obbligatorio al direttore  generale  sugli  atti  relativi  alle
materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato
in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto  il
sessantacinquesimo anno di età e che  abbia  svolto  per  almeno
cinque anni una qualificata  attività  di  direzione  tecnica  o
amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private
di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige
i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale e  fornisce
parere obbligatorio al direttore generale  sugli  atti  relativi
alle materie di competenza. Le regioni disciplinano le  funzioni
del  coordinatore  dei  servizi   sociali   in   analogia   alle
disposizioni   previste   per   i    direttori    sanitario    e
amministrativo.  Sono  soppresse  le  figure  del   coordinatore
amministrativo, del coordinatore sanitario e del  sovrintendente
sanitario, nonché l'ufficio di direzione (9).
  8. Per i pubblici dipendenti la nomina a  direttore  generale,
direttore amministrativo  e  direttore  sanitario  determina  il
collocamento  in  aspettativa  senza  assegni;  il  periodo   di
aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza  e  di
previdenza e dell'anzianità di servizio. Le  amministrazioni  di
appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi
contributi, comprensivi delle quote  a  carico  del  dipendente,
nonché dei contributi assistenziali, calcolati  sul  trattamento
stipendiale spettante al medesimo ed a  richiedere  il  rimborso
del correlativo onere alle unità sanitarie  locali  interessate,
le  quali  procedono  al   recupero   delle   quote   a   carico
dall'interessato. Qualora il direttore  generale,  il  direttore
sanitario  ed  il  direttore  amministrativo  siano   dipendenti
privati sono collocati in aspettativa senza assegni con  diritto
al mantenimento del posto.
  9. Il  direttore  generale  non  è  eleggibile  a  membro  dei
consigli comunali, dei  consigli  provinciali,  dei  consigli  e
assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le  funzioni
esercitate non siano cessate  almeno  centottanta  giorni  prima
della data di  scadenza  dei  periodi  di  durata  dei  predetti
organi. In caso di  scioglimento  anticipato  dei  medesimi,  le
cause  di  ineleggibilità  non  hanno  effetto  se  le  funzioni
esercitate siano cessate entro i sette  giorni  successivi  alla
data  del  provvedimento  di  scioglimento.  In  ogni  caso   il
direttore generale non è eleggibile nei collegi  elettorali  nei
quali sia  ricompreso,  in  tutto  o  in  parte,  il  territorio
dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato  le
sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti  la
data di accettazione della candidatura.  Il  direttore  generale
che  sia  stato  candidato  e  non  sia  stato  eletto  non  può
esercitare per un periodo di cinque  anni  le  sue  funzioni  in
unità sanitarie locali  comprese,  in  tutto  o  in  parte,  nel
collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte  le  elezioni.
La carica di direttore generale è incompatibile  con  quella  di
membro del consiglio e delle assemblee  delle  regioni  e  delle
province autonome, di consigliere provinciale,  di  sindaco,  di
assessore comunale, di presidente o  di  assessore  di  comunità
montana, di membro del Parlamento,  nonché  con  l'esistenza  di
rapporti anche in regime convenzionale con  la  unità  sanitaria
locale presso cui sono esercitate  le  funzioni  o  di  rapporti
economici o di consulenza con strutture  che  svolgono  attività
concorrenziali con la stessa. La predetta normativa  si  applica
anche ai direttori amministrativi ed ai direttori  sanitari.  La
carica di direttore generale  è  altresì  incompatibile  con  la
sussistenza di un rapporto di  lavoro  dipendente,  ancorché  in
regime di  aspettativa  senza  assegni,  con  l'unità  sanitaria
locale presso cui sono esercitate le funzioni (11).
  10.  [Il   Ministero   della   sanità   cura   la   tenuta   e
l'aggiornamento  dell'elenco  dei  soggetti  in   possesso   dei
requisiti  per  lo  svolgimento  della  funzione  di   direttore
generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  da   una
commissione nominata con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e  composta
da  un  magistrato  del  Consiglio  di  Stato  con  funzioni  di
presidente di sezione, che la presiede, dal  direttore  generale
della Direzione generale del Ministero della sanità che cura  la
tenuta dell'elenco e da altri  cinque  membri,  individuati  tra
soggetti estranei all'amministrazione  statale  e  regionale  in
possesso di comprovate  competenze  ed  esperienze  nel  settore
dell'organizzazione  e  della  gestione  dei  servizi  sanitari,
rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal presidente
della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province  autonome.  Nella  provincia  autonoma  di
Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali  sono
individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente
provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata
dal presidente della  provincia  autonoma  di  Bolzano  e  della
regione Valle d'Aosta ed i  cui  membri  sono  nominati  con  le
stesse modalità  previste  per  la  commissione  nazionale.  Gli
elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di  bilinguismo  e,  per  la  provincia  autonoma  di
Bolzano,  di  riserva  proporzionale  dei  posti  nel   pubblico
impiego.  I  predetti  elenchi  provinciale  e  regionale   sono
costituiti con l'osservanza dei princìpi e dei  criteri  fissati
per  gli  elenchi  nazionali  ed  hanno  validità  limitata   ai
territori provinciale e regionale. La commissione provvede  alla
costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco  secondo  princìpi
direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica  dei
requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda,  i  candidati
che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età,  che
siano in possesso  del  diploma  di  laurea  e  di  specifici  e
documentati  requisiti,  coerenti  rispetto  alle  funzioni   da
svolgere ed attestanti  qualificata  attività  professionale  di
direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture  pubbliche
o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita
per  almeno  cinque  anni  e  comunque  non  oltre  i  due  anni
precedenti a quello dell'iscrizione.  Il  predetto  elenco  deve
essere altresì  integrato  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (11)] (11/a).
  11. Non possono essere nominati direttori generali,  direttori
amministrativi  o  direttori  sanitari  delle  unità   sanitarie
locali:
    a)  coloro  che  hanno   riportato   condanna,   anche   non
definitiva, a pena  detentiva  non  inferiore  ad  un  anno  per
delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a  sei
mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di  pubblico
ufficiale o  con  abuso  dei  poteri  o  violazione  dei  doveri
inerenti ad una pubblica funzione,  salvo  quanto  disposto  dal
secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
    b) coloro che sono  sottoposti  a  procedimento  penale  per
delitto per  il  quale  è  previsto  l'arresto  obbligatorio  in
flagranza;
    c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento
non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi  gli  effetti
della riabilitazione prevista dall'articolo  15  della  legge  3
agosto 1988, n. 327 (12), e  dall'articolo  14  della  legge  19
marzo 1990, n. 55 (12);
    d)  coloro  che  sono  sottoposti  a  misura  di   sicurezza
detentiva o a libertà vigilata (13).
  12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo  dell'unità
sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed
è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del  consiglio
medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con
presenza maggioritaria della componente  ospedaliera  medica  se
nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero -
nonché una rappresentanza del personale  infermieristico  e  del
personale  tecnico  sanitario.   Nella   componente   medica   è
assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio  dei
sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale  per
le  attività   tecnico-sanitarie,   anche   sotto   il   profilo
organizzativo, e per gli  investimenti  ad  esse  attinenti.  Il
consiglio dei sanitari si  esprime  altresì  sulle  attività  di
assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove
non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La
regione provvede a definire il numero dei  componenti  nonché  a
disciplinare le modalità di elezione e  la  composizione  ed  il
funzionamento del consiglio (11).
  13. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni  ed  è
composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione,  uno
designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della
Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal  sindaco  o
dalla conferenza dei  sindaci  o  dai  presidenti  dei  consigli
circoscrizionali. Il predetto collegio è integrato da altri  due
membri, dei quali uno designato dalla regione ed  uno  designato
dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria
generale dello Stato, per  le  unità  sanitarie  locali  il  cui
bilancio di previsione comporti un  volume  di  spesa  di  parte
corrente superiore a duecento miliardi. I revisori, ad eccezione
della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i
revisori contabili iscritti nel registro  previsto  dall'art.  1
del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88  (14).  Il
direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori
con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il
presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della
prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni  o  decessi
il collegio risultasse mancante di  uno  o  più  componenti,  il
direttore generale provvede ad acquisire le  nuove  designazioni
dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più  di
due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione  dell'intero
collegio.  Qualora  il  direttore  generale  non  proceda   alla
ricostituzione del collegio  entro  trenta  giorni,  la  regione
provvede a costituirlo in via straordinaria con  un  funzionario
della regione e  due  designati  dal  Ministro  del  tesoro.  Il
collegio  straordinario  cessa  le  proprie  funzioni   all'atto
dell'insediamento  del  collegio  ordinario.  L'indennità  annua
lorda spettante  ai  componenti  del  collegio  dei  revisori  è
fissata in misura pari al 10  per  cento  degli  emolumenti  del
direttore generale dell'unità sanitaria  locale.  Al  presidente
del collegio compete una maggiorazione  pari  al  20  per  cento
dell'indennità fissata per gli altri componenti. Il collegio dei
revisori  vigila  sull'osservanza  delle  leggi,   verifica   la
regolare  tenuta  della  contabilità  e  la  corrispondenza  del
rendiconto generale alle risultanze delle  scritture  contabili,
esamina il bilancio di previsione e le  relative  variazioni  ed
assestamento. Il  collegio  accerta  almeno  ogni  trimestre  la
consistenza  di  cassa  e  può  chiedere  notizie  al  direttore
generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale. I  revisori
possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo (15).
  14. Nelle unità sanitarie locali il  cui  ambito  territoriale
coincide  con  quello  del  comune,  il  sindaco,  al  fine   di
corrispondere  alle  esigenze   sanitarie   della   popolazione,
provvede  alla  definizione,  nell'ambito  della  programmazione
regionale,  delle  linee   di   indirizzo   per   l'impostazione
programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale  di
previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le
relative    osservazioni,    verifica    l'andamento    generale
dell'attività  e  contribuisce  alla   definizione   dei   piani
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte  al
direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali
il cui ambito territoriale non coincide con  il  territorio  del
comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei
sindaci o dei presidenti  delle  circoscrizioni  di  riferimento
territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo  seno
da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza
con modalità di esercizio delle funzioni dettate  con  normativa
regionale (15).



  4. Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri. - 1. Le regioni,
entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  trasmettono  al  Ministro  della  sanità  le
proprie indicazioni ai  fini  della  conseguente  individuazione
degli ospedali di rilievo nazionale e di  alta  specializzazione
da costituire in azienda ospedaliera  avuto  riguardo  a  quanto
previsto al comma 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto il Ministro della sanità, attenendosi  alle
indicazioni  pervenute  dalle  regioni   previa   verifica   dei
requisiti e, in mancanza, sulla  base  di  proprie  valutazioni,
formula le proprie proposte al Consiglio dei Ministri, il  quale
individua gli ospedali da  costituire  in  azienda  ospedaliera.
Entro  sessanta  giorni  dalla  data  della  deliberazione   del
Consiglio dei Ministri, le regioni costituiscono in azienda  con
personalità giuridica pubblica e  con  autonomia  organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica  i
predetti ospedali. Con le  stesse  procedure  si  provvede  alla
costituzione in aziende di ulteriori ospedali  in  possesso  dei
requisiti richiesti,  dopo  la  prima  attuazione  del  presente
decreto. Gli ospedali costituiti in  azienda  ospedaliera  hanno
gli stessi organi previsti per l'unità sanitaria locale,  nonché
il  direttore  amministrativo,  il  direttore  sanitario  e   il
consiglio dei  sanitari  con  le  stesse  attribuzioni  indicate
nell'art. 3. Nel consiglio dei sanitari è garantita la  presenza
dei responsabili di  dipartimento.  La  gestione  delle  aziende
ospedaliere   è   informata    al    principio    dell'autonomia
economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi  per  centri
di costo, basati sulle prestazioni effettuate (16).
  2.  Possono  essere  individuati  come  ospedali  di   rilievo
nazionale e di alta specializzazione quelli  che  dispongono  di
tutte le seguenti caratteristiche:
    a) presenza di  almeno  tre  strutture  di  alta  specialità
secondo le specificazioni fornite nel decreto del Ministro della
sanità del 29 gennaio 1992, emanato  ai  sensi  dell'articolo  5
della legge 23 ottobre 1985,  n.  595  (17).  Il  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del  Ministro  della  sanità,  sentito  il
Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,
provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e  tecnologica,
ad aggiornare periodicamente l'elenco  delle  attività  di  alta
specialità e  dei  requisiti  necessari  per  l'esercizio  delle
attività medesime;
    b) organizzazione funzionalmente accorpata  ed  unitaria  di
tipo dipartimentale  di  tutti  i  servizi  che  compongono  una
struttura di alta specialità.
  3.   Sono   ospedali   a   rilievo   nazionale   e   di   alta
specializzazione i policlinici universitari, che  devono  essere
inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (16) (18).
  4. Le regioni possono altresì costituire in azienda i  presidi
ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso  formativo
del triennio clinico delle facoltà di medicina  e  chirurgia,  i
presidi ospedalieri  che  operano  in  strutture  di  pertinenza
dell'università  nonché  gli  ospedali  destinati  a  centro  di
riferimento della rete dei  servizi  di  emergenza,  dotati  del
dipartimento di emergenza come individuato ai sensi dell'art.  9
del decreto del Presidente della Repubblica del  27  marzo  1992
(19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  76  del  31  marzo
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano, di
norma, dotati anche di elisoccorso (16).
  5. I policlinici  universitari  sono  aziende  dell'università
dotate di autonomia organizzativa,  gestionale,  patrimoniale  e
contabile. Lo statuto  dell'università  determina,  su  proposta
della facoltà di medicina, le modalità  organizzative  e  quelle
gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia  ai
principi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera.
La  gestione  dei  policlinici  universitari  è   informata   al
principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei  preventivi
e consuntivi per  centri  di  costo,  basati  sulle  prestazioni
effettuate.
  6. I presidi ospedalieri in  cui  insiste  la  prevalenza  del
corso formativo del triennio clinico della facoltà di  medicina,
costituiti  in  aziende  ospedaliere,  si  dotano  del   modello
gestionale secondo quanto previsto dal presente decreto  per  le
aziende ospedaliere; il direttore generale è  nominato  d'intesa
con il rettore dell'università. La  gestione  dell'azienda  deve
essere informata anche all'esigenza  di  garantire  le  funzioni
istituzionali delle  strutture  universitarie  che  vi  operano.
L'università e l'azienda stabiliscono  i  casi  per  i  quali  è
necessaria l'acquisizione del parere della facoltà  di  medicina
per   le   decisioni   che   si   riflettono   sulle   strutture
universitarie. Nella composizione  del  consiglio  dei  sanitari
deve   essere   assicurata   la   presenza   delle    componenti
universitarie  in  rapporto  alla  consistenza  numerica   delle
stesse.
  7. Le  regioni  disciplinano  entro  il  31  gennaio  1995  le
modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere  sulla  base
dei seguenti princìpi:
    a) prevedere  l'attribuzione  da  parte  delle  regioni  per
l'anno 1995 di una quota  del  fondo  sanitario  destinata  alla
copertura  parziale  delle  spese  necessarie  per  la  gestione
determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi
dell'anno  precedente,  decurtati  dell'eventuale  disavanzo  di
gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di  quest'ultimo
sostenuti;
    b) le prestazioni, sia  di  degenza  che  ambulatoriali,  da
rendere a fronte del finanziamento erogato secondo  le  modalità
di cui alla lettera a) devono formare oggetto di apposito  piano
annuale preventivo che,  tenuto  conto  della  tariffazione,  ne
stabilisca quantità  presunte  e  tipologia  in  relazione  alle
necessità che più convenientemente  possono  essere  soddisfatte
nella  sede  pubblica.  Tale   preventivo   forma   oggetto   di
contrattazione fra regione e  unità  sanitarie  locali,  da  una
parte, e azienda ospedaliera e presìdi ospedalieri con autonomia
economico-finanziaria, dall'altra.
  La verifica a consuntivo,  da  parte,  rispettivamente,  delle
regioni e delle unità  sanitarie  locali  dell'osservanza  dello
stesso  preventivo,   tenuto   conto   di   eventuali   motivati
scostamenti, forma criterio di valutazione  per  la  misura  del
finanziamento delle singole aziende ospedaliere  o  dei  presìdi
stessi da erogare nell'anno successivo;
    c)  prevedere  le  quote  di   partecipazione   alla   spesa
eventualmente  dovute  da  parte  dei  cittadini,  gli  introiti
connessi all'esercizio  dell'attività  libero-professionale  dei
diversi  operatori  ed  i  corrispettivi  relativi   a   servizi
integrativi a pagamento;
    d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite  derivanti
dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda,  ed  eventuali  altre
risorse acquisite per contratti e convenzioni (19/a).
  7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate
rappresenta la  base  di  calcolo  ai  fini  del  conguaglio  in
positivo o in negativo dell'acconto  nella  misura  dell'80  per
cento di cui al comma7. Sulla base delle suddette  tariffe  sono
altresì effettuate le  compensazioni  della  mobilità  sanitaria
interregionale (19/a).
  7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma  7,  valido
per  l'anno  1995,  dovrà   essere   progressivamente   superato
nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovrà accedere
esclusivamente al  sistema  della  remunerazione  a  prestazione
degli erogatori pubblici e privati (19/a).
  8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al  comma  5,
devono chiudere il proprio  bilancio  in  pareggio.  L'eventuale
avanzo di amministrazione è utilizzato per gli  investimenti  in
conto capitale, per oneri di  parte  corrente  e  per  eventuali
forme di incentivazione al personale  da  definire  in  sede  di
contrattazione. Il verificarsi di  ingiustificati  disavanzi  di
gestione o la perdita delle  caratteristiche  strutturali  e  di
attività prescritte, fatta  salva  l'autonomia  dell'università,
comportano rispettivamente il commissariamento  da  parte  della
regione e la revoca dell'autonomia aziendale (19/a).
  9.  Gli  ospedali  che  non  siano   costituiti   in   azienda
ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria
locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali  sono  presenti
più  ospedali,  questi  possono   essere   accorpati   ai   fini
funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria  locale
è previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneità di  cui
all'art.    17,     come     responsabile     delle     funzioni
igienico-organizzative,  ed  un  dirigente  amministrativo   per
l'esercizio delle funzioni di coordinamento  amministrativo.  Il
dirigente medico  ed  il  dirigente  amministrativo  concorrono,
secondo  le  rispettive  competenze,  al   conseguimento   degli
obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i  presidi  di
cui    al    presente    comma    è     attribuita     autonomia
economico-finanziaria con contabilità separata  all'interno  del
bilancio dell'unità sanitaria locale, con  l'introduzione  delle
disposizioni previste per  le  aziende  ospedaliere,  in  quanto
applicabili (19/b).
  10. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  5,
lettera g) in  materia  di  personale  in  esubero,  le  regioni
provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi  ospedalieri
sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (20), correlando gli standard ivi
previsti con  gli  indici  di  degenza  media,  l'intervallo  di
turn-over e la rotazione degli assistiti,  ed  organizzando  gli
stessi  presidi  in  dipartimenti.   All'interno   dei   presidi
ospedalieri e delle aziende di cui  al  presente  articolo  sono
riservati spazi adeguati, da reperire  entro  centoventi  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  7
dicembre 1993, n. 517, per l'esercizio della libera  professione
intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non superiore al
10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento.  I
direttori generali delle nuove unità sanitarie  locali  e  delle
aziende  ospedaliere  e,  fino   al   loro   insediamento,   gli
amministratori  straordinari  pro-tempore,  nonché  le  autorità
responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono  direttamente
responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In  caso  di
inosservanza  la  regione  adotta  i  conseguenti  provvedimenti
sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di  assicurare
gli spazi necessari alla libera  professione  all'interno  delle
proprie  strutture,  gli  spazi  stessi  sono  reperiti,  previa
autorizzazione della regione, anche mediante appositi  contratti
tra le unità sanitarie locali e case di cura o  altre  strutture
sanitarie,    pubbliche    o     private.     Per     l'attività
libero-professionale presso le suddette  strutture  sanitarie  i
medici sono tenuti ad  utilizzare  i  modulari  delle  strutture
sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti sono  limitati
al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi
per la libera professione all'interno delle strutture  pubbliche
e comunque non possono avere durata superiore ad un anno  e  non
possono essere rinnovati. Il  ricovero  in  camere  a  pagamento
comporta  l'esborso  da  parte  del  ricoverato  di  una   retta
giornaliera  stabilita  in  relazione  al  livello  di   qualità
alberghiera  delle  stesse,  nonché,  se  trattasi  di  ricovero
richiesto  in  regime   libero-professionale,   di   una   somma
forfettaria  comprensiva  di  tutti  gli  interventi  medici   e
chirurgici, delle prestazioni di diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio  strettamente  connesse   ai   singoli   interventi,
differenziata in relazione al  tipo  di  interventi  stessi.  In
ciascuna regione, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
della disciplina  di  riorganizzazione  ospedaliera  di  cui  al
presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata  in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  cessano
di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio
1968, n. 132 (21), e al D.P.R.  27  marzo  1969,  n.  128  (22),
nonché le disposizioni del D.P.R. 27 marzo  1969,  n.  129  (22)
(22/a).
  11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10  per  la
istituzione di camere a pagamento nonché  quelli  ascritti  agli
spazi   riservati   all'esercizio   della   libera   professione
intramuraria, non concorrono ai fini dello  standard  dei  posti
letto per mille abitanti  previsto  dall'articolo  4,  comma  3,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (23).
  11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e
di coerenza con le esigenze e le  finalità  assistenziali  delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,  l'esercizio
delle attività  libero  professionali  in  regime  ambulatoriale
all'interno delle strutture e dei servizi,  le  disposizioni  di
cui all'art. 35, comma 2, lettera d),  del  D.P.R.  20  dicembre
1979, n. 761 (24), si  applicano  anche  al  restante  personale
della dirigenza del ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del
presente decreto. Per le prestazioni  di  consulenza  e  per  la
ripartizione dei proventi derivanti dalle predette  attività  si
applicano le vigenti disposizioni contrattuali (25).
  12. Nulla  è  innovato  alla  vigente  disciplina  per  quanto
concerne l'ospedale Galliera di Genova,  l'Ordine  Mauriziano  e
gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera  di
cui agli articoli 40, 41  e  43,  secondo  comma,  della  L.  23
dicembre  1978,  n.  833  (26),  fermo  restando  che  l'apporto
dell'attività  dei  suddetti  presidi  ospedalieri  al  Servizio
sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal
presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del   D.Lgs.   7   dicembre   1993,   n.   517,   i    requisiti
tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione  organica
e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la
parte compatibile, ai princìpi del presente decreto e  a  quelli
di cui all'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre  1991,  n.  412
(23), e sono approvati con decreto  del  Ministro  della  sanità
(22/a).
  13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente  alla
Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed
il  Servizio  sanitario  nazionale,  relativamente  all'attività
assistenziale,  sono  disciplinati  da   appositi   accordi   da
stipularsi  rispettivamente  tra  la  Santa  Sede,  il   Sovrano
Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.


    5.  Patrimonio  e  contabilità.  -  1.  Nel  rispetto  della
normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili,  ivi
compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  fanno  parte   del
patrimonio  dei  comuni  o  delle  province   con   vincolo   di
destinazione alle unità sanitarie  locali,  sono  trasferiti  al
patrimonio  delle  unità  sanitarie  locali  e   delle   aziende
ospedaliere; sono parimenti trasferiti al patrimonio delle unità
sanitarie locali i beni di cui all'art. 65, primo comma  -  come
sostituito dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (27),
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638
- della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (28).
  2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati
con  provvedimento  regionale.  Tale  provvedimento  costituisce
titolo per l'apposita trascrizione dei beni, che dovrà  avvenire
con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo  a
imposte e tasse (28).
  3. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili
con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del
servizio sanitario nazionale, sono esenti  dal  pagamento  delle
imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, le regioni provvedono ad emanare
norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai
principi  di  cui  al  codice  civile,  così  come  integrato  e
modificato con D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:
    a) la tenuta del libro  delle  deliberazioni  del  direttore
generale;
    b) l'adozione del bilancio pluriennale di previsione  nonché
del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio
successivo;
    c) la destinazione dell'eventuale avanzo e  le  modalità  di
copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
    d) la tenuta di una  contabilità  analitica  per  centri  di
costo,  che  consenta  analisi  comparative   dei   costi,   dei
rendimenti e dei risultati;
    e) l'obbligo delle unità sanitarie locali  e  delle  aziende
ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati  delle
proprie analisi dei costi, dei rendimenti e  dei  risultati  per
centri di costo (28).
  5. Per conferire uniforme  struttura  alle  voci  dei  bilanci
pluriennali ed annuali e dei conti  consuntivi  annuali,  nonché
omogeneità ai valori inseriti in  tali  voci  e  per  consentire
all'Agenzia per i servizi sanitari rilevazioni  comparative  dei
costi, dei rendimenti e dei risultati,  è  predisposto  apposito
schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra  i
Ministri del  tesoro  e  della  sanità,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome (29).
  6. Le unità sanitarie locali e  le  aziende  ospedaliere  sono
tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5  agosto
1978, n. 468 (30), e successive modificazioni  ed  integrazioni,
nonché  all'attuazione  delle  disposizioni  emanate  ai   sensi
dell'art. 2, lettera h), della legge 23  ottobre  1992,  n.  421
(30), in ordine all'evidenziazione delle spese di  personale  ai
fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della
relativa informatizzazione. La disciplina contabile  di  cui  al
presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e viene  mantenuta
in via provvisoria la vigente contabilità finanziaria (31).



  6. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università.  -
1.  Le  regioni,  nell'ambito  della  programmazione  regionale,
stipulano specifici protocolli d'intesa con  le  università  per
regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio
sanitario delle facoltà di medicina,  nel  rispetto  delle  loro
finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le  università
contribuiscono, per quanto di competenza,  all'elaborazione  dei
piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria,  ai  fini
dell'individuazione   della   dislocazione    delle    strutture
sanitarie, deve tener conto  della  presenza  programmata  delle
strutture universitarie. Le università  e  le  regioni  possono,
d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo
e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture
universitarie  od  ospedaliere,  accorpandole  in   stabilimenti
omogenei  tenendo  conto  delle  esigenze  della  programmazione
regionale. I rapporti in attuazione delle predette  intese  sono
regolati,  ove  necessario,  con   appositi   accordi   tra   le
università, le aziende ospedaliere e le unità  sanitarie  locali
interessate (32).
  2.  Per  soddisfare  le  specifiche  esigenze   del   Servizio
sanitario   nazionale,   connesse    alla    formazione    degli
specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del  Servizio
sanitario  nazionale,  le  università  e  le  regioni  stipulano
specifici protocolli di  intesa  per  disciplinare  le  modalità
della reciproca collaborazione. I rapporti in  attuazione  delle
predette intese  sono  regolati  con  appositi  accordi  tra  le
università, le aziende ospedaliere, le unità  sanitarie  locali,
gli istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico  e  gli
istituiti  zooprofilattici  sperimentali.  Ferma   restando   la
disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991,  n.  257
(33),  sulla   formazione   specialistica,   nelle   scuole   di
specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie
in possesso dei requisiti di idoneità  di  cui  all'art.  7  del
citato decreto legislativo n. 257/1991 (33), la  titolarità  dei
corsi  di  insegnamento  previsti   dall'ordinamento   didattico
universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso  le
quali  si  svolge  la  formazione  stessa,  in   conformità   ai
protocolli  d'intesa  di  cui  al  comma  1.   Ai   fini   della
programmazione del  numero  degli  specialisti  da  formare,  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  2  del   decreto
legislativo 8 agosto 1991, n.  257  (33),  tenendo  anche  conto
delle esigenze conseguenti alle disposizioni  sull'accesso  alla
dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di
specializzazione  conseguito  presso  le   predette   scuole   è
rilasciato a firma del direttore  della  scuola  e  del  rettore
dell'università  competente.  Sulla  base  delle   esigenze   di
formazione  e  di  prestazioni  rilevate  dalla   programmazione
regionale, analoghe modalità  per  l'istituzione  dei  corsi  di
specializzazione  possono  essere   previste   per   i   presidi
ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano
in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art.  7  del
D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (32).
  3. A norma dell'art. 1, lettera o),  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421  (33/a),  la  formazione  del  personale  sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in  sede
ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario
nazionale e istituzioni  private  accreditate.  I  requisiti  di
idoneità e l'accreditamento delle  strutture  sono  disciplinati
con  decreto  del  Ministro  dell'università  e  della   ricerca
scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità.
Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure
professionali da formare ed  i  relativi  profili.  Il  relativo
ordinamento didattico è definito, ai  sensi  dell'art.  9  della
legge 19 novembre 1990, n. 341 (34), con  decreto  del  Ministro
dell'università  e  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica
emanato di concerto con  il  Ministro  della  sanità.  Per  tali
finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli
di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341 (34). La titolarità dei corsi  di
insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è
affidata di norma a personale  del  ruolo  sanitario  dipendente
dalle strutture presso le quali si svolge la formazione  stessa,
in possesso dei requisiti previsti.  I  rapporti  in  attuazione
delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra  le
università, le aziende ospedaliere, le unità  sanitarie  locali,
le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.  I  diplomi  conseguiti
sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore
dell'università competente. L'esame finale, che consiste in  una
prova scritta ed in una  prova  pratica,  abilita  all'esercizio
professionale.  Nelle  commissioni  di  esame  è  assicurata  la
presenza  di  rappresentanti  dei  collegi  professionali,   ove
costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali
individuate ai  sensi  del  presente  articolo  e  previsti  dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati  ai  sensi
del citato art. 9 della legge 19 novembre  1990,  n.  341  (34),
sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1°  gennaio  1994,
garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti
che si iscrivono entro il predetto  termine  al  primo  anno  di
corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati  dal
precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il  possesso  di
un diploma di scuola secondaria superiore di  secondo  grado  di
durata quinquennale. Alle scuole ed ai  corsi  disciplinati  dal
precedente ordinamento  e  per  il  predetto  periodo  temporale
possono accedere gli aspiranti che  abbiano  superato  il  primo
biennio di scuola secondaria  superiore  per  i  posti  che  non
dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado (35).
  4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di  cui
al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione
delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende  ospedaliere,
previa diffida, gli accordi sono approvati  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della  sanità  e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (35).
  5. Nelle strutture delle facoltà di medicina  e  chirurgia  il
personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo,  in  servizio
alla data del 31 ottobre 1992, dell'area  tecnico-scientifica  e
socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In  tal
senso è modificato il contenuto delle attribuzioni  dei  profili
del collaboratore e del funzionario tecnico  socio-sanitario  in
possesso del diploma di laurea in medicina  e  chirurgia  ed  in
odontoiatria. E' fatto divieto alle università di  assumere  nei
profili indicati i  laureati  in  medicina  e  chirurgia  ed  in
odontoiatria (35).



  7. Dipartimenti di prevenzione. - 1. Le  regioni  istituiscono
presso  ciascuna  unità  sanitaria  locale  un  dipartimento  di
prevenzione cui sono attribuite le funzioni  attualmente  svolte
dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli
16, 20 e 21 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833  (36).  Il
dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:
    a) igiene e sanità pubblica;
    b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
    c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
    d)  veterinari,  articolati  distintamente  nelle  tre  aree
funzionali della sanità animale, dell'igiene  della  produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione  e  trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
  I servizi veterinari si avvalgono delle  prestazioni  e  della
collaborazione      tecnico-scientifica      degli      istituti
zooprofilattici  sperimentali.   La   programmazione   regionale
individua le modalità di raccordo funzionale tra i  dipartimenti
di  prevenzione  e   gli   istituti   zooprofilattici   per   il
coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria.
  2. Le attività di indirizzo  e  coordinamento  necessarie  per
assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie  e
degli organismi internazionali  sono  assicurate  dal  Ministero
della sanità che si  avvale,  per  gli  aspetti  di  competenza,
dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto  superiore  per
la  prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro,  degli  istituti
zooprofilattici  sperimentali,  dell'Agenzia   per   i   servizi
sanitari regionali, dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.
  3.  I  dipartimenti  di  prevenzione,  tramite   la   regione,
acquisiscono dall'Istituto superiore per  la  prevenzione  e  la
sicurezza   del   lavoro   e   dall'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione   contro   gli   infortuni   sul   lavoro   ogni
informazione utile ai fini della conoscenza dei  rischi  per  la
tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
sul  lavoro   garantisce   la   trasmissione   delle   anzidette
informazioni anche attraverso strumenti telematici (37).

                           TITOLO II
                          Prestazioni

  8. Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle  prestazioni
assistenziali. -  1.  Il  rapporto  tra  il  Servizio  sanitario
nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera
scelta  è  disciplinato  da  apposite  convenzioni   di   durata
triennale conformi agli accordi collettivi nazionali  stipulati,
ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,  n.
412  (38),  con  le  organizzazioni   sindacali   di   categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale.  Detti  accordi
devono tener conto dei seguenti princìpi:
    a)  prevedere  che  la  scelta  del  medico  è   liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo  di
assistiti per medico,  ha  validità  annuale  ed  è  tacitamente
rinnovata;
    b) regolamentare la possibilità di revoca  della  scelta  da
parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché  la  ricusazione
della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali ed
accertati motivi di incompatibilità;
    c) prevedere le modalità per  concordare  livelli  di  spesa
programmati   e   disciplinarne   gli   effetti   al   fine   di
responsabilizzare il medico al rispetto  dei  livelli  di  spesa
indotta per assistito, tenendo conto  delle  spese  direttamente
indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e
da altre strutture specialistiche e di ricovero;
    d) prevedere che l'accertato e non  dovuto  pagamento  anche
parziale da parte dell'assistito delle prestazioni  previste  in
convenzione comporta il venir meno del rapporto con il  Servizio
sanitario nazionale;
    e)  concordare,   unitamente   anche   alle   organizzazioni
sindacali delle categorie di guardia  medica  e  dei  medici  di
medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni  da  assicurare
in base ad un compenso capitario  per  assistito  definendo  gli
ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno
prevedere  le  specificità  di  settori  aventi  caratteristiche
particolari e garantire la continuità assistenziale per l'intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana,  anche
attraverso  forme  graduali   di   associazionismo   medico,   e
prevedere, altresì, le prestazioni da assicurare  con  pagamento
in funzione delle prestazioni stesse;
    f) definire la struttura del compenso  spettante  al  medico
prevedendo  una  quota  fissa  per  ciascun  soggetto  affidato,
corrisposta su base annuale come  corrispettivo  delle  funzioni
previste in convenzione. Ad essa è aggiunta una quota  variabile
in considerazione del rispetto dei livelli di spesa  programmati
di cui alla lettera c) ed, eventualmente,  delle  prestazioni  e
attività previste negli accordi di livello regionale;
    g)  disciplinare  l'accesso  alle  funzioni  di  medico   di
medicina  generale  del  Servizio  sanitario  nazionale  secondo
parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in  modo
che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente ai medici
forniti dell'attestato di cui all'art. 2  del  D.Lgs.  8  agosto
1991, n. 256 (39), o titolo equipollente ai sensi  del  predetto
decreto. L'anzidetto attestato non è richiesto per i medici che,
alla data del 31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico
per il servizio della guardia medica, per i medici  titolari  di
incarico ai sensi del D.P.R. 14 febbraio 1992, n. 218, e  per  i
medici che alla data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 8  agosto
1991,  n.  256  (39),  risultavano  iscritti  nella  graduatoria
regionale di medicina generale;
    h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti
dalla  vigente   convenzione,   riconducibili   direttamente   o
indirettamente al rapporto di lavoro dipendente (40).
  1-bis. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere,  in
deroga  a  quanto  previsto  dal   comma   1,   utilizzano,   ad
esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte
alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  7
dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla  stessa  data  alle
attività di guardia  medica  e  di  medicina  dei  servizi.  Per
costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi  dell'art.  48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833  (41).  Entro  il  triennio
indicato al comma 7, le regioni possono inoltre individuare aree
di attività della guardia medica e della  medicina  dei  servizi
che,  ai  fini  del  miglioramento  del   servizio,   richiedano
l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini  i  medici
addetti a tali attività che  al  31  dicembre  1992  risultavano
titolari di incarico a  tempo  indeterminato  da  almeno  cinque
anni, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio  di  idoneità,
nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero.
Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517,  ai  sensi
dell'art.  17  della  L.  23  agosto  1988,  n.  400  (42),  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro
della sanità di concerto con i Ministri  del  tesoro  e  per  la
funzione pubblica sono determinati i tempi, le  procedure  e  le
modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità (43).
  2.  Il  rapporto  con  le  farmacie  pubbliche  e  private   è
disciplinato da convenzioni di durata  triennale  conformi  agli
accordi collettivi nazionali  stipulati  a  norma  dell'art.  4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (43/a),  con  le
organizzazioni    sindacali    di     categoria     maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi  devono  tener
conto dei seguenti princìpi:
    a) le farmacie  pubbliche  e  private  erogano  l'assistenza
farmaceutica  per  conto  delle  unità  sanitarie   locali   del
territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta
del medico, specialità medicinali, preparati galenici,  prodotti
dietetici, presidi medico-chirurgici e altri  prodotti  sanitari
erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei  limiti  previsti
dai livelli di assistenza;
    b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unità  sanitaria
locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato,
al netto della eventuale  quota  di  partecipazione  alla  spesa
dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia  è
tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino  o
di  altra   documentazione   comprovante   l'avvenuta   consegna
all'assistito. Per il pagamento  del  dovuto  oltre  il  termine
fissato dagli accordi regionali di cui alla  successiva  lettera
c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a  quelli
legali;
    c) demandare ad accordi di livello regionale  la  disciplina
delle modalità di presentazione delle  ricette  e  i  tempi  dei
pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di  modalità
differenziate di erogazione  delle  prestazioni  finalizzate  al
miglioramento dell'assistenza definendo le  relative  condizioni
economiche anche in deroga a  quanto  previsto  alla  precedente
lettera b), e le modalità di collaborazione  delle  farmacie  in
programmi particolari nell'ambito delle attività  di  emergenza,
di farmacovigilanza, di informazione e di  educazione  sanitaria
(43/b).
  3. Gli  Ordini  ed  i  Collegi  professionali  sono  tenuti  a
valutare sotto il profilo  deontologico  i  comportamenti  degli
iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi
inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi  avverso  le
sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi  dalla
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
  4. Ferma restando la competenza delle regioni  in  materia  di
autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie  private,
a norma dell'art. 43  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833
(43/c), con atto di indirizzo e coordinamento, emanato  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome, sentito il  Consiglio  superiore
di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici  e
organizzativi minimi richiesti per  l'esercizio  delle  attività
sanitarie da parte delle strutture  pubbliche  e  private  e  la
periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi.
L'atto di indirizzo  e  coordinamento  è  emanato  entro  il  31
dicembre 1993 nel  rispetto  dei  seguenti  criteri  e  principi
direttivi:
    a) garantire il perseguimento degli  obiettivi  fondamentali
di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  definiti  dal   Piano
sanitario nazionale;
    b) garantire il perseguimento degli obiettivi  che  ciascuna
delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario
nazionale deve conseguire, giusta quanto  disposto  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la
&laqno;Definizione  dei  livelli  uniformi  di  assistenza  sanitaria»
ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai  sensi  del  precedente
art. 1, comma 4, lettera b);
    c)  assicurare  l'adeguamento  delle   strutture   e   delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
    d) assicurare l'applicazione delle disposizioni  comunitarie
in materia;
    e) garantire l'osservanza delle norme nazionali  in  materia
di: protezione antisismica, protezione  antincendio,  protezione
acustica, sicurezza elettrica, continuità  elettrica,  sicurezza
antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle
radiazioni    ionizzanti,    eliminazione     delle     barriere
architettoniche,    smaltimento    dei    rifiuti,    condizioni
microclimatiche, impianti di distribuzione  dei  gas,  materiali
esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di  sicurezza
agli operatori e agli utenti del servizio;
    f) prevedere l'articolazione delle  strutture  sanitarie  in
classi  differenziate  in   relazione   alla   tipologia   delle
prestazioni erogabili;
    g) prevedere l'obbligo  di  controllo  della  qualità  delle
prestazioni erogate;
    h) definire i termini per l'adeguamento  delle  strutture  e
dei presìdi già autorizzati e per l'aggiornamento dei  requisiti
minimi, al fine di garantire  un  adeguato  livello  di  qualità
delle prestazioni compatibilmente con le risorse a  disposizione
(44) (45).
  5.  L'unità  sanitaria  locale  assicura   ai   cittadini   la
erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e  di  laboratorio  ed
ospedaliere contemplate dai livelli di  assistenza  secondo  gli
indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali. Allo
scopo si avvale dei propri presìdi, nonché delle aziende e degli
istituti ed enti di cui all'art. 4, delle istituzioni  sanitarie
pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, e  dei
professionisti.  Con  tali  soggetti  l'unità  sanitaria  locale
intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un
corrispettivo predeterminato a fronte  della  prestazione  resa,
con l'eccezione dei medici di medicina generale e  dei  pediatri
di libera scelta. Ferma restando la  facoltà  di  libera  scelta
delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da  parte
dell'assistito,  l'erogazione  delle  prestazioni  di   cui   al
presente comma è subordinata all'apposita prescrizione, proposta
o richiesta  compilata  sul  modulario  del  Servizio  sanitario
nazionale    dal    medico    di    fiducia    dell'interessato.
Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente  comma  sono
tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e
di privato sociale non a scopo di lucro (44) (45/a).
  6. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, con decreto  del  Ministro  della  sanità,
sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli
odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome sono stabiliti i criteri generali
per la fissazione delle tariffe  delle  prestazioni  di  cui  al
comma 5 erogate in forma diretta nonché  di  quelle  erogate  in
forma indiretta, ai sensi  dell'art.  25,  ultimo  comma,  della
legge 23 dicembre  1978,  n.  833  (46).  Ove  l'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
province  autonome  non  intervenga  entro  trenta  giorni   dal
ricevimento della richiesta, il Ministro della  sanità  provvede
direttamente con atto motivato (44).
  7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2,  della
legge  30  dicembre  1991,  n.  412  (47),  da  attuare  secondo
programmi coerenti con i princìpi di cui al comma 5, entro il 30
giugno 1994 le regioni e le unità sanitarie locali per quanto di
propria competenza adottano i  provvedimenti  necessari  per  la
instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal  presente  decreto
fondati  sul  criterio  dell'accreditamento  delle  istituzioni,
sulla modalità di pagamento a prestazione  e  sull'adozione  del
sistema di verifica e revisione  della  qualità  delle  attività
svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti  vigenti  secondo
la disciplina di cui agli accordi  convenzionali  in  atto,  ivi
compresi quelli operanti in regime di proroga, cessano  comunque
entro un triennio dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto (44) (45/a).
  8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto  dai
precedenti commi 5 e 7, utilizzano  il  personale  sanitario  in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi  dei  decreti  del  Presidente
della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13  marzo  1992,  n.
261,  13  marzo  1992,  n.  262,  e  18  giugno  1988,  n.  255.
Esclusivamente per il suddetto personale valgono le  convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (46), e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre  1991,
n. 412 (47). Entro il triennio indicato al comma  7  le  regioni
possono inoltre individuare aree di attività specialistica  che,
ai fini del miglioramento del servizio richiedano  l'instaurarsi
di un rapporto d'impiego. A questi fini i  medici  specialistici
ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
28 settembre 1990, n. 316, che alla data del  31  dicembre  1992
svolgevano  esclusivamente  attività  ambulatoriale  da   almeno
cinque anni con incarico orario non inferiore  a  ventinove  ore
settimanali e che alla medesima data non avevano altro  tipo  di
rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre  istituzioni  pubbliche  o  private,  sono  inquadrati,  a
domanda,  previo  giudizio  di  idoneità,  nel   primo   livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero.  Con  regolamento
da adottarsi entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517,  ai  sensi  dell'art.
17, L. 23 agosto 1988, n. 400 (48), dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di  concerto
con i  Ministri  del  tesoro  e  della  funzione  pubblica  sono
determinati  i  tempi,  le  procedure  e  le  modalità  per   lo
svolgimento dei giudizi di idoneità (49).
  9. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della legge  30
dicembre 1991, n. 412 (49/a), relative al divieto  di  esercizio
di attività libero-professionali comunque prestate in  strutture
private convenzionate con il Servizio  sanitario  nazionale,  si
estendono alle attività prestate nelle istituzioni  e  strutture
private con le quali  l'unità  sanitaria  locale  intrattiene  i
rapporti di cui al precedente comma 5 (49).



  9. Forme integrative di assistenza  sanitaria.  -  1.  Possono
essere  istituiti  fondi  integrativi  sanitari  finalizzati   a
fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate  dal
Servizio sanitario nazionale.  Le  fonti  istitutive  dei  fondi
integrativi sanitari sono le seguenti:
    a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,  ovvero,
in  mancanza,  accordi  di  lavoratori,  promossi  da  sindacati
firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
    b)  accordi   tra   lavoratori   autonomi   o   fra   liberi
professionisti, promossi da loro  sindacati  o  associazioni  di
rilievo almeno provinciale;
    c)  regolamenti  di  enti  o  aziende  o   enti   locali   o
associazioni senza scopo di lucro o società  di  mutuo  soccorso
giuridicamente riconosciute.
  Il fondo integrativo sanitario è autogestito ovvero può essere
affidato in gestione mediante convenzione con società  di  mutuo
soccorso o con impresa assicurativa autorizzata.
  Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 7 dicembre 1993,  n.  517,  con  regolamento
emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
sono dettate disposizioni  relative  all'ordinamento  dei  fondi
integrativi sanitari. Il regolamento disciplina:
      1) le modalità di costituzione, in linea  con  i  princìpi
fissati dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  21
aprile 1993, n. 124 (50);
      2) la composizione degli organi di  amministrazione  e  di
controllo;
      3) le forme di contribuzione;
      4) le modalità della vigilanza facente capo  al  Ministero
della sanità;
      5) le modalità di scioglimento.
  Le società di mutuo soccorso giuridicamente  riconosciute  che
gestiscono unicamente fondi integrativi sanitari sono equiparate
ai fondi sanitari di cui al presente articolo (51).



  9-bis. Sperimentazioni gestionali.  -  1.  Le  sperimentazioni
gestionali  previste  dall'art.  4,  comma  6,  della  legge  30
dicembre  1991,  n.  412   (49/a),   sono   attuate   attraverso
convenzioni con organismi pubblici e privati per lo  svolgimento
in forma integrata sia di opere che  di  servizi,  motivando  le
ragioni  di  convenienza,   di   miglioramento   della   qualità
dell'assistenza e gli elementi di  garanzia  che  supportano  le
convenzioni medesime. A tal fine la  regione  può  dare  vita  a
società miste a capitale pubblico e privato.
  In sede di prima attuazione, la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome
individua nove aziende unità sanitarie locali  e/o  ospedaliere,
equamente ripartite nelle circoscrizioni territoriali del  Nord,
Centro  e  Sud   Italia,   in   cui   effettuare   le   predette
sperimentazioni.
  La Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome verifica annualmente i  risultati
conseguiti sia sul piano economico che su quello  della  qualità
dei servizi. Al termine del primo triennio  di  sperimentazione,
sulla base dei risultati conseguiti, il  Governo  e  le  regioni
adottano i provvedimenti conseguenti (52).



  10. Controllo di qualità. - 1.  Allo  scopo  di  garantire  la
qualità  dell'assistenza  nei  confronti  della  generalità  dei
cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della  verifica
e revisione della qualità e della  quantità  delle  prestazioni,
nonché  del  loro  costo,  al  cui  sviluppo  devono   risultare
funzionali i modelli organizzativi ed i flussi  informativi  dei
soggetti  erogatori  e  gli  istituti  normativi  regolanti   il
rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché  i  rapporti
tra soggetti erogatori,  pubblici  e  privati,  ed  il  Servizio
sanitario nazionale (53).
  2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza  di  cui
all'art. 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi,
verificano  il  rispetto  delle  disposizioni  in   materia   di
requisiti minimi e classificazione delle  strutture  erogatrici,
con particolare riguardo alla introduzione ed  utilizzazione  di
sistemi di sorveglianza e di  strumenti  e  metodologie  per  la
verifica di qualità dei servizi e delle prestazioni. Il Ministro
della  sanità  interviene  nell'esercizio  del  potere  di  alta
vigilanza (53).
  3. Con decreto del Ministro  della  sanità,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome e sentite la  Federazione  nazionale  degli
ordini dei medici e degli odontoiatri e  degli  altri  Ordini  e
Collegi competenti, sono stabiliti i contenuti e le modalità  di
utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità (53/a).  Il
Ministro della sanità, in sede di presentazione della  Relazione
sullo stato  sanitario  del  Paese,  riferisce  in  merito  alle
verifiche dei risultati  conseguiti,  avvalendosi  del  predetto
sistema di indicatori.
  4. Il Ministro della sanità accerta  lo  stato  di  attuazione
presso le regioni del sistema di  controllo  delle  prescrizioni
mediche  e  delle  commissioni  professionali  di  verifica.  La
rilevazione dei dati  contenuti  nelle  prescrizioni  mediche  è
attuata  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  con   gli
strumenti  ritenuti  più  idonei.  Il  Ministro   della   sanità
acquisisce il parere della Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano  in  ordine  alla  eventuale  attivazione   dei   poteri
sostitutivi. Ove tale  parere  non  sia  espresso  entro  trenta
giorni, il Ministro provvede direttamente (53/b).


                           TITOLO III
                         Finanziamento

  11. Versamento contributi assistenziali.  -  1.  I  datori  di
lavoro tenuti, in base  alla  normativa  vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, a versare all'I.N.P.S. i
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario  nazionale,
provvedono,  alle  scadenze  già  previste,  al  versamento  con
separata documentazione degli stessi distintamente  dagli  altri
contributi ed al netto dei soli importi spettanti  a  titolo  di
fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni.
  2. In sede di prima applicazione, nei primi  cinque  mesi  del
1993, i soggetti di cui al comma precedente continuano a versare
i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
con le modalità vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto (54).
  3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU  (54/a),  con
separata documentazione, i contributi  per  le  prestazioni  del
Servizio  sanitario   nazionale,   distintamente   dagli   altri
contributi alle scadenze previste dalla normativa  vigente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Lo  SCAU  (54/a)
riversa all'I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni
dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo restando il
disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge  30
dicembre 1979, n. 663 (55), convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, i  rispettivi  datori  di  lavoro
versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per
i soggetti di cui al comma 1, i contributi  per  le  prestazioni
del Servizio  sanitario  nazionale,  distintamente  dagli  altri
contributi, alle Casse marittime  che  provvedono  a  riversarli
all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.
  4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento  autonomo,
provvedono  a  versare  i  contributi  per  le  prestazioni  del
Servizio sanitario nazionale  entro  il  bimestre  successivo  a
quello della loro riscossione (54).
  5. I contributi per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro  dipendente  sono
versati con le  modalità  previste  dal  decreto  di  attuazione
dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (56).
  6. I contributi per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale  sui  redditi  da  pensione  e  da  rendita  vitalizia
corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse,  gestioni
o fondi di previdenza,  per  effetto  di  legge,  regolamento  e
contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati,  a  cura
dei predetti soggetti, entro la fine del bimestre  successivo  a
quello di erogazione delle rate di pensione.
  7. Nella documentazione relativa al versamento dei  contributi
di cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti  anche  ad
indicare, distinti per regione  in  base  al  domicilio  fiscale
posseduto dal lavoratore dipendente, al 1°  gennaio  di  ciascun
anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive  e
l'ammontare dei contributi. In sede  di  prima  applicazione  le
predette indicazioni relative ai  primi  cinque  mesi  del  1993
possono  essere  fornite  con  la  documentazione  relativa   al
versamento dei contributi effettuato nel  mese  di  giugno  1993
(54).
  8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma  6  provvedono  agli
adempimenti di cui al precedente comma con riferimento al  luogo
di pagamento della pensione.
  9. I contributi per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale e le altre somme ad  essi  connesse,  sono  attribuiti
alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto  al  1°
gennaio di ciascun  anno  dall'iscritto  al  Servizio  sanitario
nazionale.
  10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i  contributi
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su  appositi
conti infruttiferi aperti presso  la  tesoreria  centrale  dello
Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui  al  comma  5
sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di  cui  ai
commi 1 e 3 sono accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti conti. In
sede di prima applicazione il versamento o l'accreditamento  dei
predetti  contributi  sui  conti  correnti  infruttiferi   delle
regioni è effettuato con riferimento agli  interi  primi  cinque
mesi del 1993. In relazione al  disposto  di  cui  al  comma  2,
l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 agosto 1993, alla  ripartizione
fra le regioni dei contributi riscossi nei primi cinque mesi del
1993. Ai predetti conti affluiscono altresì le quote  del  Fondo
sanitario nazionale. Con decreto del Ministro  del  tesoro  sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma (54).
  11.  I  soggetti  di   cui   al   precedente   comma   inviano
trimestralmente  alle  regioni  interessate  il  rendiconto  dei
contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui  c/c  di
tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione è
inviato alle regioni il  rendiconto  del  primo  semestre  1993;
entro trenta  giorni  dalla  data  di  approvazione  dei  propri
bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali dello
Stato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  al
Parlamento  del  rendiconto  generale,  i  soggetti  di  cui  al
precedente comma inviano  alle  regioni  il  rendiconto  annuale
delle riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato  dalle
informazioni relative al numero dei soggetti  e  alle  correlate
basi imponibili contributive (54).
  12. Al fine del versamento dei contributi per  le  prestazioni
del Servizio sanitario nazionale non si  applicano  il  comma  2
dell'articolo 63 del regio decreto 18  novembre  1923,  n.  2440
(57), e l'articolo 17 del regio decreto 24  settembre  1940,  n.
1949 (58), e l'articolo 2 del regio decreto 24  settembre  1940,
n. 1954 (58).
  13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 1993.
  14. Per l'anno 1993 il Ministro del  tesoro  è  autorizzato  a
provvedere con propri decreti alla contestuale  riduzione  delle
somme iscritte sul  capitolo  3342  dello  stato  di  previsione
dell'entrata e sul capitolo 5941 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per importi  pari  ai  contributi
accreditati alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma
9.
  15. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province  autonome  delibera  annualmente  l'assegnazione  in
favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo
complessivo presunto  dei  contributi  per  le  prestazioni  del
Servizio  sanitario  nazionale  attribuiti  a   ciascuna   delle
regioni. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese
di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva  in
favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario  nazionale,
parte corrente, ad esse effettivamente  spettanti.  Il  Ministro
del  tesoro  è   autorizzato   a   procedere   alle   risultanti
compensazioni  a  valere  sulle  quote   del   Fondo   sanitario
nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno (59).
  16. In deroga a quanto previsto  dall'art.  5,  comma  3,  del
decreto-legge 25 novembre 1989, n.  382  (60),  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  gennaio   1990,   n.   8,   le
anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle  unità
sanitarie locali per i  primi  nove  mesi  dell'anno  1993  sono
riferite ad un terzo della quota relativa  all'ultimo  trimestre
dell'anno 1992 (59).
  17. A decorrere dall'anno  1994,  il  Ministro  del  tesoro  è
autorizzato a concedere alle regioni  anticipazioni  mensili  da
accreditare ai conti correnti relativi ai contributi sanitari in
essere presso la Tesoreria centrale dello Stato, nei  limiti  di
un dodicesimo dell'importo complessivo presunto  dei  contributi
sanitari alle stesse attribuiti nonché  delle  quote  del  Fondo
sanitario nazionale di parte corrente deliberate  dal  CIPE,  in
favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della
deliberazione del CIPE le predette  anticipazioni  mensili  sono
commisurate al 90 per cento  dell'importo  complessivo  presunto
dei contributi  sanitari  e  delle  quote  del  Fondo  sanitario
nazionale relativi all'anno precedente (61).
  18. E' abrogato  l'art.  5,  comma  3,  del  decreto-legge  25
novembre 1989, n. 382 (60), convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 gennaio 1990, n. 8 (61).
  19. Alla copertura finanziaria dell'eventuale  differenza  tra
il complesso dei contributi sanitari previsto in sede di riparto
del Fondo sanitario nazionale  ed  i  contributi  effettivamente
riscossi  dalle   regioni   si   provvede   mediante   specifica
integrazione del Fondo sanitario  nazionale  quantificata  dalla
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma  3,  lettera  d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (61).
  20. La  partecipazione  alla  spesa  sanitaria  dei  cittadini
italiani, compresi i familiari, i quali risiedono  in  Italia  e
sono, in  esecuzione  di  trattati  bilaterali  o  multilaterali
stipulati dall'Italia, esentati da imposte dirette o  contributi
sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennità percetti
per il servizio prestato in Italia presso missioni  diplomatiche
o uffici consolari, sedi o  rappresentanze  di  organismi  o  di
uffici internazionali,  o  Stati  esteri,  è  regolata  mediante
convenzioni tra il Ministero  della  sanità,  il  Ministero  del
tesoro, e gli organi competenti delle predette missioni, sedi  o
rappresentanze e Stati (61).



  12.  Fondo  sanitario  nazionale.  -  1.  Il  Fondo  sanitario
nazionale di parte corrente e in  conto  capitale  è  alimentato
interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed
il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria
tenendo conto, limitatamente alla parte  corrente,  dell'importo
complessivo  presunto  dei  contributi  di  malattia  attribuiti
direttamente alle regioni.
  2.  Una  quota  pari  all'1%  del  Fondo  sanitario  nazionale
complessivo di cui al comma precedente,  prelevata  dalla  quota
iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e  del  Ministero
del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita
nei  capitoli  da  istituire  nello  stato  di  previsione   del
Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:
    a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
      1) Istituto superiore di sanità per le  tematiche  di  sua
competenza;
      2) Istituto superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
      3) istituti di ricovero  e  cura  di  diritto  pubblico  e
privato il cui carattere scientifico sia  riconosciuto  a  norma
delle leggi vigenti;
      4)   istituti   zooprofilattici   sperimentali   per    le
problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;
    b) iniziative  previste  da  leggi  nazionali  o  dal  Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di  interesse
e  rilievo   interregionale   o   nazionale   per   ricerche   o
sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione
dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con
i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
    c) rimborsi alle unità  sanitarie  locali  ed  alle  aziende
ospedaliere, tramite le regioni,  delle  spese  per  prestazioni
sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per
cure in Italia previa autorizzazione del Ministro  della  sanità
d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
  A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui  al  presente
comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera
d), della legge  5  agosto  1978,  n.  468  (62),  e  successive
modificazioni (63).
  3.  Il  Fondo  sanitario  nazionale,  al  netto  della   quota
individuata ai sensi  del  comma  precedente,  è  ripartito  con
riferimento al  triennio  successivo  entro  il  15  ottobre  di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge
finanziaria per l'anno successivo, dal  CIPE,  su  proposta  del
Ministro della sanità, sentita la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome;  la
quota capitaria di  finanziamento  da  assicurare  alle  regioni
viene determinata sulla  base  di  un  sistema  di  coefficienti
parametrici, in relazione ai  livelli  uniformi  di  prestazioni
sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi
dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
    a) popolazione residente;
    b) mobilità  sanitaria  per  tipologia  di  prestazioni,  da
compensare, in  sede  di  riparto,  sulla  base  di  contabilità
analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali
e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le  province
autonome;
    c) consistenza e  stato  di  conservazione  delle  strutture
immobiliari,  degli  impianti  tecnologici  e  delle   dotazioni
strumentali (63).
  4. Il Fondo sanitario nazionale  in  conto  capitale  assicura
quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore  delle
regioni particolarmente svantaggiate sulla  base  di  indicatori
qualitativi  e  quantitativi  di   assistenza   sanitaria,   con
particolare riguardo alla  capacità  di  soddisfare  la  domanda
mediante strutture pubbliche (63).
  5. Il Fondo sanitario nazionale  di  parte  corrente  assicura
altresì, nel  corso  del  primo  triennio  di  applicazione  del
presente decreto, quote di finanziamento destinate alle  regioni
che  presentano  servizi  e  prestazioni  eccedenti  quelli   da
garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli  standard
di riferimento (64).
  6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di  parte  corrente,
assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede
regionale nel Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge  16
maggio  1970,  n.  281  (65),  come  parte  indistinta,  ma  non
concorrono ai fini della determinazione  del  tetto  massimo  di
indebitamento. Tali quote  sono  utilizzate  esclusivamente  per
finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale
e le provincie autonome le rispettive quote confluiscono  in  un
apposito capitolo di bilancio (64).



  13. Autofinanziamento regionale. - 1. Le regioni fanno  fronte
con  risorse  proprie  agli   effetti   finanziari   conseguenti
all'erogazione di livelli di assistenza  sanitaria  superiori  a
quelli uniformi di cui all'articolo 1, all'adozione  di  modelli
organizzativi  diversi  da  quelli  assunti  come  base  per  la
determinazione del parametro capitario di finanziamento  di  cui
al medesimo articolo  1,  nonché  agli  eventuali  disavanzi  di
gestione  delle  unità  sanitarie   locali   e   delle   aziende
ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari  da
parte dello Stato (66).
  2. Per provvedere agli oneri di cui  al  comma  precedente  le
regioni hanno facoltà, ad integrazione delle misure già previste
dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n.  41  (62),  di
prevedere la riduzione dei  limiti  massimi  di  spesa  per  gli
esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota
fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e  sulle  ricette
relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo  l'esonero  totale
per i farmaci  salva-vita,  nonché  variazioni  in  aumento  dei
contributi e dei tributi regionali secondo  le  disposizioni  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992,
n. 421 (62).
  3.  Le   regioni,   nell'ambito   della   propria   disciplina
organizzativa  dei  servizi  e  della  valutazione   parametrica
dell'evoluzione  della  domanda  delle  specifiche  prestazioni,
possono  prevedere  forme  di  partecipazione  alla  spesa   per
eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, con
esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel  rispetto
dei principi del presente decreto.

                           TITOLO IV
       Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini

  14. Diritti dei cittadini.  -  1.  Al  fine  di  garantire  il
costante  adeguamento  delle  strutture  e   delle   prestazioni
sanitarie  alle  esigenze  dei  cittadini  utenti  del  Servizio
sanitario nazionale  il  Ministro  della  sanità  definisce  con
proprio decreto, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  province  autonome  i
contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di  qualità
dei servizi e delle  prestazioni  sanitarie  relativamente  alla
personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza,  al  diritto
all'informazione,   alle   prestazioni    alberghiere,    nonché
dell'andamento delle attività di prevenzione delle  malattie.  A
tal fine il Ministro della  sanità,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e  con
il Ministro degli affari  sociali,  può  avvalersi  anche  della
collaborazione delle università, del Consiglio  nazionale  delle
ricerche, delle organizzazioni rappresentative  degli  utenti  e
degli operatori del Servizio sanitario  nazionale  nonché  delle
organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti (67).
  2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per
la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato  di
attuazione dei diritti  dei  cittadini,  per  la  programmazione
regionale, per la  definizione  degli  investimenti  di  risorse
umane, tecniche e finanziarie.  Le  regioni  promuovono  inoltre
consultazioni con i cittadini e  le  loro  organizzazioni  anche
sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato  e
di  tutela  dei  diritti  al  fine  di  fornire  e   raccogliere
informazioni  sull'organizzazione  dei  servizi.  Tali  soggetti
dovranno comunque essere sentiti  nelle  fasi  dell'impostazione
della programmazione  e  verifica  dei  risultati  conseguiti  e
ogniqualvolta  siano  in  discussione  provvedimenti   su   tali
materie.  Le  regioni  determinano  altresì  le  modalità  della
presenza nelle strutture degli organismi di  volontariato  e  di
tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di  organismi
di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e
le aziende ospedaliere.
  3. Il Ministro della sanità, in sede  di  presentazione  della
relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce  in  merito
alla  tutela  dei  diritti   dei   cittadini   con   riferimento
all'attuazione degli indicatori di qualità.
  4. Al  fine  di  favorire  l'orientamento  dei  cittadini  nel
Servizio sanitario nazionale, le unità  sanitarie  locali  e  le
aziende ospedaliere provvedono ad attivare un  efficace  sistema
di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe,  sulle
modalità di accesso ai servizi. Le aziende  individuano  inoltre
modalità di raccolta ed analisi dei segnali di  disservizio,  in
collaborazione  con  le   organizzazioni   rappresentative   dei
cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei
diritti.
  Il  direttore  generale  dell'unità  sanitaria  locale  ed  il
direttore generale dell'azienda  ospedaliera  convocano,  almeno
una  volta  l'anno,  apposita  conferenza  dei   servizi   quale
strumento  per  verificare  l'andamento  dei  servizi  anche  in
relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di  cui  al
primo comma, e per  individuare  ulteriori  interventi  tesi  al
miglioramento delle prestazioni. Qualora il  direttore  generale
non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione.
  5.  Il  direttore  sanitario  e  il  dirigente  sanitario  del
servizio,  a  richiesta  degli  assistiti,  adottano  le  misure
necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità
dell'assistenza. Al fine di garantire la  tutela  del  cittadino
avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita
la fruibilità delle prestazioni di  assistenza  sanitaria,  sono
ammesse osservazioni, opposizioni,  denunce  o  reclami  in  via
amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi  entro
quindici giorni, dal momento in cui  l'interessato  abbia  avuto
conoscenza  dell'atto  o  comportamento   contro   cui   intende
osservare  od  opporsi,  da  parte  dell'interessato,  dei  suoi
parenti o affini, degli organismi di volontariato  o  di  tutela
dei  diritti  accreditati  presso  la  regione  competente,   al
direttore generale dell'unità sanitaria  locale  o  dell'azienda
che decide in via definitiva o comunque provvede entro  quindici
giorni, sentito il direttore sanitario. La  presentazione  delle
anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né  preclude
la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.
  6. Al fine di  favorire  l'esercizio  del  diritto  di  libera
scelta del medico e del presidio di  cura,  il  Ministero  della
sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni
pubbliche e private che erogano prestazioni di alta  specialità,
con l'indicazione delle apparecchiature di  alta  tecnologia  in
dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni  più
rilevanti. La prima  pubblicazione  è  effettuata  entro  il  31
dicembre 1993 (68).
  7. E' favorita la presenza  e  l'attività,  all'interno  delle
strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela
dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e  le  aziende
ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri  a  carico
del  Fondo  sanitario  regionale,  accordi  o   protocolli   che
stabiliscano gli ambiti  e  le  modalità  della  collaborazione,
fermo restando il diritto alla riservatezza  comunque  garantito
al cittadino e la non interferenza  nelle  scelte  professionali
degli  operatori  sanitari;  le  aziende  e  gli  organismi   di
volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni
per favorire l'adeguamento delle strutture e  delle  prestazioni
sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed
organismi di volontariato che esplicano funzioni di  servizio  o
di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati
sulla base di quanto previsto dalla  legge  n.  266/91  e  dalle
leggi regionali attuative (68).
  8.  Le  regioni,  le  unità  sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere   promuovono   iniziative   di   formazione   e   di
aggiornamento del personale adibito al contatto con il  pubblico
sui temi inerenti  la  tutela  dei  diritti  dei  cittadini,  da
realizzare anche con  il  concorso  e  la  collaborazione  delle
rappresentanze professionali e sindacali.

                            TITOLO V
                           Personale

  15. Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario.  -  1.  La
dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli.
  2. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie
del primo livello sono attribuite le funzioni  di  supporto,  di
collaborazione  e  corresponsabilità,  con   riconoscimento   di
precisi ambiti di autonomia professionale,  nella  struttura  di
appartenenza, da  attuarsi  nel  rispetto  delle  direttive  del
responsabile. Al personale medico e delle altre  professionalità
sanitarie  del  secondo  livello  sono  attribuite  funzioni  di
direzione ed organizzazione della struttura  da  attuarsi  anche
mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa  e
l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto
espletamento  del  servizio;  spettano,   in   particolare,   al
dirigente medico appartenente al secondo livello  gli  indirizzi
e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte  da  adottare
nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e
terapeutici; al  dirigente  delle  altre  professioni  sanitarie
spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare  nei  riguardi
dei suddetti interventi  limitatamente  a  quelli  di  specifica
competenza. Gli incarichi dirigenziali  riferiti  ai  settori  o
moduli organizzativi di cui agli articoli 47 e 116  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  23  novembre  1990,  n.  384,
ridefiniti  ai  sensi  degli  articoli  30  e  31  del   decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29   (69),   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  sono  conferiti  dal  direttore
generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello,  con  le
procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto.  A  tutto
il  personale  dirigente  del  ruolo  sanitario  si  applica  il
disposto dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29 (69), e  successive  modificazioni  ed  integrazioni
(70).
  3. Al primo livello della dirigenza  del  ruolo  sanitario  si
accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare
coloro che  abbiano  conseguito  la  laurea  nel  corrispondente
profilo professionale, siano iscritti  all'albo  dei  rispettivi
ordini ed abbiano  conseguito  il  diploma  di  specializzazione
nella disciplina. Il  secondo  livello  dirigenziale  del  ruolo
sanitario è conferito quale  incarico  a  coloro  che  siano  in
possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di
direzione di cui all'articolo 17.  L'attribuzione  dell'incarico
viene effettuata, previo avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  dal  direttore  generale
sulla base del parere di un'apposita commissione di esperti.  La
commissione è nominata dal direttore generale ed è composta  dal
direttore sanitario e da due esperti  nella  disciplina  oggetto
dell'incarico,  di  cui  uno  designato  dalla  regione  ed  uno
designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di  secondo
livello del Servizio sanitario nazionale;  in  caso  di  mancata
designazione da parte della regione e del consiglio dei sanitari
entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,   la   designazione   è
effettuata dal Ministro della  sanità  su  richiesta  dell'unità
sanitaria locale  o  dell'azienda  ospedaliera.  La  commissione
predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e  valutazione
del curriculum professionale degli interessati. L'incarico,  che
ha  durata  quinquennale,  dà  titolo  a  specifico  trattamento
economico ed è rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono
disposti  con  provvedimento  motivato  dal  direttore  generale
previa verifica dell'espletamento dell'incarico con  riferimento
agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La  verifica
è effettuata da una commissione nominata dal direttore  generale
e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i
dirigenti della disciplina  dipendenti  dal  Servizio  sanitario
nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui
uno  designato  dalla  regione  e  l'altro  dal  consiglio   dei
sanitari,  entrambi  esterni  all'unità  sanitaria  locale.   Il
dirigente non confermato  nell'incarico  è  destinato  ad  altra
funzione con  la  perdita  del  relativo  specifico  trattamento
economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto  di
organico del primo livello dirigenziale (70).
  4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali
può optare in prima applicazione del  presente  decreto  per  il
rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.
  5.  Il  personale  che  accede  alle  posizioni  apicali  dopo
l'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  è  soggetto  alla
verifica di cui al comma 3.



  16. Formazione. - 1. La formazione medica di cui  all'articolo
6, comma 2, implica la partecipazione  guidata  o  diretta  alla
totalità  delle  attività  mediche,  ivi  comprese  la  medicina
preventiva,  le  guardie,   l'attività   di   pronto   soccorso,
l'attività  ambulatoriale  e  l'attività   operatoria   per   le
discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione di compiti
assistenziali  e  l'esecuzione  di  interventi   con   autonomia
vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile  della
formazione.   La   formazione   comporta   l'assunzione    delle
responsabilità connesse all'attività svolta. Durante il  periodo
di formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni
periodiche, seminari e corsi  teorico-pratici  nella  disciplina
(70/a).



  17. Regolamentazione esame di idoneità nazionale all'esercizio
delle funzioni di direzione. - 1. L'accesso al  secondo  livello
dirigenziale, per  quanto  riguarda  le  categorie  dei  medici,
veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici  e
psicologi, è  riservato  a  coloro  che  siano  in  possesso  di
idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione.
  2. L'esame per il conseguimento  della  idoneità  nazionale  è
diretto ad accertare le capacità professionali, organizzative  e
di direzione del candidato e  consiste  nella  effettuazione  di
prove  teorico-pratiche  nella  specifica  disciplina  e   nella
valutazione del curriculum professionale (71).
  3. Le prove consistono in test di domande a risposte  multiple
riguardanti anche la soluzione di casi  pratici  simulati  nelle
materie attinenti  le  specifiche  professionalità  assegnati  a
ciascun candidato in via casuale (71).
  4. I criteri generali per la predisposizione e la  valutazione
dei test che devono consentire  la  verifica,  oltre  che  della
professionalità posseduta anche delle capacità  organizzative  e
di  direzione,  sono  stabiliti  da  una  apposita   commissione
costituita presso il Ministero della  sanità  e  presieduta  dal
presidente del Consiglio superiore di sanità o da un  presidente
di sezione del predetto Consiglio da lui delegato. I test  nelle
materie  d'esame  sono  predisposti  da   apposite   commissioni
costituite presso il  Ministero  della  sanità  con  esperti  di
comprovata professionalità (71).
  5.  Le  idoneità  nelle  specifiche  discipline  per  ciascuna
categoria  professionale,   le   procedure,   le   modalità   di
espletamento  degli  esami,  ivi  compresa  la  valutazione  del
curriculum professionale,  ed  i  requisiti  di  ammissione  dei
candidati, sono fissati con decreto del Ministro  della  sanità,
sentito il Consiglio superiore di sanità. Sono previste idoneità
con   accesso   riservato   a   più   categorie    professionali
salvaguardando le rispettive specificità culturali,  funzioni  e
competenze (71/a).
  6. Il Ministero della sanità, con  unico  bando  nazionale  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice ogni due  anni  gli
esami di idoneità  nazionale  all'esercizio  delle  funzioni  di
direzione per singole discipline.  L'elenco  dei  candidati  che
hanno superato l'esame è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il
Ministero  della  sanità  cura  la  tenuta   e   l'aggiornamento
dell'elenco degli idonei, che  è  pubblicato  annualmente  nella
Gazzetta Ufficiale (72).
  7. Fino a quando non sarà attivato il sistema  di  svolgimento
degli esami in forma automatizzata, le modalità di  espletamento
sono stabilite con il decreto di cui al comma 5.
  8. Il possesso dell'idoneità nazionale conseguito  secondo  la
normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore  del
presente decreto costituisce  titolo  valido  per  l'accesso  al
secondo livello dirigenziale (71/a).
  9. Fino all'espletamento degli esami nazionali di cui al comma
6, per l'accesso ai posti di secondo livello dirigenziale di cui
all'art. 15, comma 3, per il personale disciplinato dall'art. 61
del  decreto  del  Ministro  della  sanità  30   gennaio   1982,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 22
febbraio 1982, n. 51, valgono  i  requisiti  di  ammissione  ivi
previsti (71/a).
  10. L'articolo 20 del decreto del Presidente della  Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761 (73), è abrogato; gli esami di idoneità
già banditi e non ancora  espletati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto sono revocati.
  11. Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando
nazionale di cui al comma 6, sono valide le idoneità  conseguite
in &laqno;Igiene, epidemiologia e sanità pubblica», in &laqno;Organizzazione
dei servizi sanitari di base» e in &laqno;Igiene e organizzazione  dei
servizi ospedalieri» ai fini del conferimento  dell'incarico  di
direttore sanitario dell'unità sanitaria locale, e l'idoneità in
&laqno;Igiene  e  organizzazione  dei  servizi  ospedalieri»  per   il
conferimento dell'incarico di direttore  sanitario  dell'azienda
ospedaliera (71/a).

                           TITOLO VI
                   Norme finali e transitorie

  18. Norme finali e transitorie. -  1.  Il  Governo,  con  atto
regolamentare, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome,  adegua  la
vigente  disciplina  concorsuale  del  personale  del   Servizio
sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed
alle norme del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (74), e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   in   quanto    applicabili,
prevedendo:
    a) i requisiti specifici, compresi  i  limiti  di  età,  per
l'ammissione;
    b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
    c) le prove di esame;
    d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
    e) le procedure concorsuali;
    f) le modalità di nomina dei vincitori;
    g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie
degli idonei (75).
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al
comma 1 e salvo quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio  1993,  n.
29 (74), e successive modificazioni ed integrazioni, i  concorsi
continuano ad essere espletati secondo la normativa del  decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (73), e
successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'art.  9,
L. 20 maggio 1985, n. 207 (75) (76).
  2-bis. In sede di prima applicazione del presente  decreto  il
primo livello dirigenziale è articolato in due fasce  economiche
nelle quali è inquadrato rispettivamente:
    a) il personale della posizione funzionale corrispondente al
decimo livello del ruolo sanitario;
    b) il personale già ricompreso  nella  posizione  funzionale
corrispondente al nono  livello  del  ruolo  medesimo  il  quale
mantiene il trattamento economico in godimento.
  Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianità
di cinque anni nella posizione medesima è inquadrato, a domanda,
previo giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore in
relazione alla disponibilità di posti vacanti  in  tale  fascia.
Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 7  dicembre  1993,  n.
517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400
(77), dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità di concerto con i Ministri  del  tesoro  e
per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure
e le modalità per lo svolgimento dei  giudizi  di  idoneità.  Il
personale inquadrato nella posizione  funzionale  corrispondente
all'undicesimo livello  del  ruolo  sanitario  è  collocato  nel
secondo livello dirigenziale (78).
  3. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1994,  i  concorsi  per  la
posizione funzionale iniziale di ciascun  profilo  professionale
del personale laureato del ruolo sanitario di cui al  D.P.R.  20
dicembre  1979,  n.  761  (73),  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di  esame,
sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono  essere
utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura  dei  posti
vacanti, salvo che per il conferimento di  incarichi  temporanei
non rinnovabili della  durata  di  otto  mesi  per  esigenze  di
carattere straordinario. In mancanza di graduatorie  valide,  si
applica l'articolo 9, comma 17 e seguenti della legge 20  maggio
1985, n. 207, cui non si possa in nessun caso far fronte con  il
personale  esistente  all'interno  dell'azienda  sanitaria  (76)
(78/a).
  4. Nelle pubbliche selezioni per titoli,  di  cui  all'art.  4
della legge 5 giugno  1990,  n.  135  (79),  fermo  restando  il
punteggio  massimo  previsto  per  il  curriculum  formativo   e
professionale  dalle  vigenti   disposizioni   in   materia,   è
attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per
i titoli  riguardanti  le  attività  svolte  nel  settore  delle
infezioni da HIV. I vincitori  delle  pubbliche  selezioni  sono
assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle
infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede  di
assegnazione per un periodo non inferiore  a  cinque  anni,  con
l'esclusione in tale periodo  della  possibilità  di  comando  o
distacco  presso  altre  sedi.  Nell'ambito   degli   interventi
previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5  giugno
1990, n. 135 (79), le università provvedono  all'assunzione  del
personale  medico  ed  infermieristico  ivi  contemplato   delle
corrispondenti  qualifiche   dell'area   tecnico-scientifica   e
socio-sanitaria, anche sulla base di convenzioni  stipulate  con
le regioni per l'istituzione dei relativi posti (80).
  5. Per quanto non previsto dal  presente  decreto  alle  unità
sanitarie locali e alle  aziende  ospedaliere  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29 (81), e successive modificazioni ed integrazioni (80).
  6. Il Ministro della sanità, con proprio  decreto,  disciplina
l'impiego  nel   Servizio   sanitario   nazionale   di   sistemi
personalizzati di attestazione del diritto  all'esenzione  dalla
partecipazione  alla  spesa,  prevedendo  a   tal   fine   anche
l'adozione di strumenti automatici atti alla individuazione  del
soggetto ed alla gestione dell'accesso alle prestazioni.
  6-bis. I concorsi indetti per  la  copertura  di  posti  nelle
posizioni   funzionali   corrispondenti   al   decimo    livello
retributivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (82),  abolito  dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  sono  revocati  di
diritto, salvo che non siano iniziate le  prove  di  esame  alla
data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  7  dicembre
1993, n. 517 (83).
  7. Restano salve le norme previste dai decreti del  Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616 (84), n. 618 (85), e  n.
620 (86), con gli adattamenti derivanti dalle  disposizioni  del
presente decreto da effettuarsi con decreto del  Ministro  della
sanità di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome. I rapporti con il personale sanitario  per
l'assistenza  al  personale  navigante  sono  disciplinati   con
regolamento   ministeriale   in   conformità,   per   la   parte
compatibile, alle disposizioni di cui all'art.  8.  A  decorrere
dal 1° gennaio 1995 le  entrate  e  le  spese  per  l'assistenza
sanitaria all'estero  in  base  ai  regolamenti  della  Comunità
europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale  sono
imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle  unità  sanitarie
locali  di  residenza  degli  assistiti.  I  relativi   rapporti
finanziari sono definiti  in  sede  di  ripartizione  del  Fondo
sanitario nazionale (80).
  8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta del Ministro della sanità, vengono estese,  nell'ambito
della contrattazione,  al  personale  dipendente  dal  Ministero
della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di
medico  chirurgo,  medico  veterinario,   chimico,   farmacista,
biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (82), in quanto applicabili (80).
  9. L'ufficio di cui  all'art.  4,  comma  9,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412 (87), come  modificato  dall'art.  74  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (81), è trasferito al
Ministero della sanità (83).
  10.  Il  Governo  emana,  entro   centottanta   giorni   dalla
pubblicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993,  n.  517,
un testo unico delle norme  sul  Servizio  sanitario  nazionale,
coordinando le disposizioni preesistenti con quelle del presente
decreto (83).



  19. Competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province autonome. - 1. Le  disposizioni  del  presente  decreto
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi  dell'articolo  117
della Costituzione.
  2. Per le  regioni  a  statuto  speciale  e  per  le  province
autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui  all'art.
1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli  10,  11,
12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e  18,
sono altresì norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale
della Repubblica (88) (89).



  20. Entrata in vigore.  -  1.  Le  disposizioni  del  presente
decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff.  30  dicembre  1992,  n.
305, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del
presente decreto. Vedi,  anche,  l'art.  32,  D.P.R.  18
aprile 1994, n. 441, riportato al n. R/CLXXXIII.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517 (Gazz.  Uff.  15  dicembre  1993,  n.  293,
S.O.).

(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 7 dicembre  1993,
n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(6) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 7 dicembre 1993,
n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(7) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517 (Gazz.  Uff.  15  dicembre  1993,  n.  293,
S.O.).

(8) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(8/a) Periodo abrogato dall'art. 1, D.L. 27 agosto 1994,
n. 512, riportato al n. R/CLXXXVIII.

(8/b) Per le norme  relative  al  contratto  di  cui  al
presente comma, vedi il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502,
riportato al n. R/CXCIII-bis.

(9) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517 (Gazz.  Uff.  15  dicembre  1993,  n.  293,
S.O.).

(10) Con  riferimento  al  precedente  testo,  la  Corte
costituzionale, con sentenza 11 giugno-28  luglio  1993,
n. 355  (Gazz.  Uff.  4  agosto  1993,  n.  32  -  Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale
dell'art. 3, sesto comma (prima e decima proposizione) e
4, ottavo comma (terza proposizione), nella parte in cui
prevedono  che  le  competenze   ivi   stabilite   siano
esercitate, rispettivamente, dal Presidente della Giunta
regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, e
dalla Giunta regionale, anziché dalla  Regione.  Con  la
stessa sentenza è stata dichiarata anche l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3, sesto  e  dodicesimo  comma,
nella parte in cui prevede che i poteri sostitutivi  ivi
previsti siano esercitati  dal  Ministro  della  sanità,
anziché dal Consiglio dei Ministri, previa diffida.

(11)  Comma  così  sostituito  dall'art.  4,  D.Lgs.   7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(11/a) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 27 agosto  1994,
n. 512, riportato al n. R/CLXXXVIII.

(12) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(13) Comma così corretto  con  avviso  pubblicato  nella
Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10.

(14) Riportato alla voce Borse di commercio.

(15)  Comma  così  sostituito  dall'art.  4,  D.Lgs.   7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(16)  Comma  così  sostituito  dall'art.  5,  D.Lgs.   7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(17) Riportata al n. R/XCI.

(18) Con  riferimento  al  precedente  testo,  la  Corte
costituzionale, con sentenza 11 giugno-28  luglio  1993,
n. 355  (Gazz.  Uff.  4  agosto  1993,  n.  32  -  Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale
dell'art. 4, terzo comma, nella parte in  cui  definisce
come  ospedali  di   rilievo   nazionale   e   di   alta
specializzazione i presidi ospedalieri in cui insiste la
prevalenza del percorso formativo del  triennio  clinico
delle facoltà di medicina e  chirurgia  e,  a  richiesta
dell'università, i presidi ospedalieri  che  operano  in
strutture di pertinenza dell'università medesima.

(19) Riportato al n. R/CLX.

(19/a) Comma  così  sostituito  dall'art.  5,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.). Peraltro, l'art. 6, L. 23 dicembre 1994,  n.
724, riportata alla voce Amministrazione del  patrimonio
e contabilità generale dello Stato, ha  così  sostituito
il comma 7 ed ha aggiunto i commi 7-bis e 7-ter.

(19/b) Comma  così  sostituito  dall'art.  5,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(20) Riportata alla voce Amministrazione del  patrimonio
e contabilità generale dello Stato.

(21) Riportata alla voce Ospedali.

(22) Riportato alla voce Ospedali.

(22/a) Comma  così  sostituito  dall'art.  5,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.). Vedi,  anche,  l'art.  4,  comma  3,  L.  23
dicembre   1994,   n.   724,   riportata    alla    voce
Amministrazione del patrimonio  e  contabilità  generale
dello Stato, nonché l'art. 2, commi 5 e seguenti, L.  28
dicembre 1995, n. 549, riportata alla stessa voce.

(23) Riportata alla voce Amministrazione del  patrimonio
e contabilità generale dello Stato.

(24) Riportato al n. R/VI.

(25) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993,
n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(26) Riportata al n. R/I.

(27)  Riportato  alla  voce  Invalidità,   vecchiaia   e
superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(28)  Comma  così  sostituito  dall'art.  6,  D.Lgs.   7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(29)  Comma  così  sostituito  dall'art.  6,  D.Lgs.   7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.). Con D.M. 20  ottobre  1994  (Gazz.  Uff.  25
maggio 1995, n. 120) è  stato  approvato  lo  schema  di
bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

(30) Riportata alla voce Amministrazione del  patrimonio
e contabilità generale dello Stato.

(31) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 7 dicembre 1993,
n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(32)  Comma  così  sostituito  dall'art.  7,  D.Lgs.   7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(33) Riportato al n. R/CLIII.

(33/a)   Riportata   alla   voce   Amministrazione   del
patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(34) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione
superiore.

(35)  Comma  così  sostituito  dall'art.  7,  D.Lgs.   7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(36) Riportato al n. R/I.

(37) Così sostituito  dall'art.  8,  D.Lgs.  7  dicembre
1993, n. 517 (Gazz.  Uff.  15  dicembre  1993,  n.  293,
S.O.).

(38) Riportata alla voce Amministrazione del  patrimonio
e contabilità generale dello Stato.

(39) Riportato al n. R/CLII.

(40)  Comma  così  sostituito  dall'art.  9,  D.Lgs.   7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(41) Riportata al n. R/I.

(42)  Riportata  alla  voce   Ministeri:   provvedimenti
generali.

(43) Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993,
n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(43/a)   Riportata   alla   voce   Amministrazione   del
patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(43/b) Comma  così  sostituito  dall'art.  9,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(43/c) Riportata al n. R/I.

(44)  Comma  così  sostituito  dall'art.  9,  D.Lgs.   7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.). Il comma  5  è  stato  poi  così  modificato
dall'art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla
voce   Amministrazionedel   patrimonio   e   contabilità
generale dello Stato.

(45) Con  riferimento  al  precedente  testo,  la  Corte
costituzionale, con sentenza 11 giugno-28  luglio  1993,
n. 355  (Gazz.  Uff.  4  agosto  1993,  n.  32  -  Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale
dell'art. 8, quarto comma.

(45/a) Vedi, anche, l'art. 2, commi  7,  8  e  9  L.  28
dicembre   1995,   n.   549,   riportata    alla    voce
Amministrazione del patrimonio  e  contabilità  generale
dello Stato.

(46) Riportata al n. R/I.

(47) Riportata alla voce Amministrazione del  patrimonio
e contabilità generale dello Stato.

(48)  Riportata  alla  voce   Ministeri:   provvedimenti
generali.

(49) Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993,
n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(49/a)   Riportata   alla   voce   Amministrazione   del
patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(50) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(51) Così sostituito dall'art.  10,  D.Lgs.  7  dicembre
1993, n. 517 (Gazz.  Uff.  15  dicembre  1993,  n.  293,
S.O.).

(52) Aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 7 dicembre  1993,  n.
517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).

(53)  Comma  così  sostituito  dall'art.  12,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(53/a) Vedi il D.M. 24  luglio  1995,  riportato  al  n.
R/CXCIII-ter.

(53/b) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 maggio
1994, n. 325, riportato al n. R/CLXXXV.

(54)  Comma  così  sostituito  dall'art.  13,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(54/a) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio  per  i
contributi agricoli unificati (SCAU) è  soppresso  e  le
funzioni ed il personale  sono  trasferiti  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto
nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL),  secondo
le rispettive competenze, per effetto dell'art.  19,  L.
23  dicembre  1994,  n.   724,   riportata   alla   voce
Amministrazione del patrimonio  e  contabilità  generale
dello Stato.

(55) Riportato al n. R/VII.

(56) Riportata alla voce Amministrazione del  patrimonio
e contabilità generale dello Stato.

(57) Riportato alla voce Amministrazione del  patrimonio
e contabilità generale dello Stato.

(58) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(59)  Comma  così  sostituito  dall'art.  13,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(60) Riportato al n. R/CXXXIV.

(61) Comma aggiunto  dall'art.  13,  D.Lgs.  7  dicembre
1993, n. 517 (Gazz.  Uff.  15  dicembre  1993,  n.  293,
S.O.).

(62) Riportata alla voce Amministrazione del  patrimonio
e contabilità generale dello Stato.

(63)  Comma  così  sostituito  dall'art.  14,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(64) L'attuale comma 5 è stato  aggiunto  dall'art.  14,
D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff.  15  dicembre
1993, n. 293, S.O.) e l'originario comma 5  è  diventato
comma 6.

(65) Riportata alla voce Regioni.

(66) La Corte costituzionale, con sentenza 11  giugno-28
luglio 1993, n. 355 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n.  32  -
Serie   speciale),   ha    dichiarato    l'illegittimità
costituzionale dell'art. 13, primo comma, nella parte in
cui, nello stabilire l'esonero immediato e totale  dello
Stato da interventi finanziari volti  a  far  fronte  ai
disavanzi di gestione delle  unità  sanitarie  locali  e
delle aziende  ospedaliere,  non  prevede  una  adeguata
disciplina diretta a rendere graduale il passaggio e  la
messa a regime del  sistema  di  finanziamento  previsto
nello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992.

(67)  Comma  così  sostituito  dall'art.  15,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(68)  Comma  così  sostituito  dall'art.  15,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(69) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(70)  Comma  così  sostituito  dall'art.  16,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(70/a) Comma così  sostituito  dall'art.  17,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(71)  Comma  così  sostituito  dall'art.  18,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(71/a) Comma così  sostituito  dall'art.  18,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(72) Comma così corretto  con  avviso  pubblicato  nella
Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10.

(73) Riportato al n. R/VI.

(74) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(75)  Comma  così  sostituito  dall'art.  19,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(76) Riportata al n. R/LXXXV.

(77)  Riportata  alla  voce   Ministeri:   provvedimenti
generali.

(78) Comma aggiunto  dall'art.  19,  D.Lgs.  7  dicembre
1993, n. 517 (Gazz.  Uff.  15  dicembre  1993,  n.  293,
S.O.).

(78/a) Comma così modificato dall'art. 1, comma  17,  L.
28  dicembre  1995,  n.   549,   riportata   alla   voce
Amministrazione del patrimonio  e  contabilità  generale
dello Stato.

(79) Riportata alla voce Malattie infettive e sociali.

(80)  Comma  così  sostituito  dall'art.  19,  D.Lgs.  7
dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre  1993,  n.
293, S.O.).

(81) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(82) Riportato al n. R/CLXIV.

(83) Comma aggiunto  dall'art.  19,  D.Lgs.  7  dicembre
1993, n. 517 (Gazz.  Uff.  15  dicembre  1993,  n.  293,
S.O.).

(84) Riportato al n. R/XIII.

(85) Riportato al n. R/XV.

(86) Riportato al n. R/XVII.

(87) Riportata alla voce Amministrazione del  patrimonio
e contabilità generale dello Stato.

(88) Così sostituito dall'art.  20,  D.Lgs.  7  dicembre
1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, S.O.).

(89) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27  luglio
1994, n. 354 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n.  32  -  Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale
dell'art.  19,  comma  secondo,  nella  parte   in   cui
qualifica   come   norme   fondamentali    di    riforma
economico-sociale della Repubblica le  disposizioni  ivi
indicate, e non solo i princìpi da esse desumibili.